INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MUSIC LIBRARIES, ARCHIVES AND
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Decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918 n. 1852 -- Capo XBiblioteche

Art. 244 -- Le biblioteche degli Istituti musicali governativisono aperte agli insegnanti e agli alunni degli Istituti stessi, edanche al pubblico durante l’anno scolastico dalle ore 9antimeridiane alle 3 pomeridiane.

Art. 245 -- Il bibliotecario sotto l’alta sorveglianza deldirettore, ha la cura di tutto l’andamento della biblioteca, edè il consegnatario responsabile di tutto il materiale iviraccolto.
Il bibliotecario è coadiuvato da un distributore ordinatore diruolo o da un incaricato ai sensi degli art. 147 e 148 del presenteregolamento. Ha anche alla sua dipendenza un custode inserviente conl’obbligo di attendere a tutti i lavori che gli competono e chegli siano assegnati dal bibliotecario.

Art. 246 -- Gli acquisti di libri e di musica sono fatti su ordinedel direttore.
L’iniziativa degli acquisti spetta anche al bibliotecario e agliinsegnanti, e vi sarà pure un registro per raccogliere idesideri degli studiosi; ma l’Amministrazione non daràcorso ad alcuna ordinazione che non rechi il visto del direttore.

Art. 247 -- Il Consiglio dell’Istituto assistito dalbibliotecario delibera sulle domande per copie di autografi o didocumenti e per riproduzione di oggetti di valore artistico e storicoposseduti dalla biblioteca.

Art. 248 -- Ciascuna biblioteca musicale deve possedere i seguentiregistri:
Un registro d’ingresso distinto per gli acquisti e per idoni.
Un mastro dei creditori con relativo bollettario alfabetico.
Un registro delle opere date a legare.
Un registro per le lettere in arrivo e in partenza
Un registro per il prestito dei libri e della musica.
L’inventario generale topografico delle opere a stampa.
L’inventario generale topografico dei manoscritti (autografie ecopie).
L’inventario dei mobili e quello degli oggetti costituenti ilmuseo della biblioteca.

Art. 249 -- Il direttore dell’Istituto, udito il parere delbibliotecario, assegna una somma annuale alla biblioteca nei limiticonsentiti dal bilancio dell’Istituto. Questa somma serveall’acquisto di musica e di libri e alla spesa dirilegature.
L’economo dell’istituto su richiesta firmata dalbibliotecario e col visto del direttore, in apposito registro a madree figlia provvede la biblioteca di oggetti di cancelleria, delmateriale per la pulizia delle sale, di tutto quello, infine, chepossa occorrere alla buona e decorosa funzione materiale di essa.

Art. 250 -- Qualunque opera entri in biblioteca deve essereimmediatamente registrata nel registro d’ingresso, epossibilmente data a legare, poi schedata, timbrata col bollo dellabiblioteca e collocata.

Art. 251 -- Le collezioni private cedute o donate alla bibliotecaavranno uno scaffale a parte, recante il nome del donatore, e uncatalogo a parte. Degli oggetti antichi, degli antichi strumenti, deiricordi e dei ritratti dei maestri di musica sarà composto unmuseo, col relativo inventario redatto secondo le normed’uso.

Art. 252 -- Ogni biblioteca di Istituto musicale deve avere:
un catalogo per autori (di musica e di libri);
un catalogo per materia (di sola musica);
un catalogo a soggetto (di libri e di musica e di librettid’opera sacra e profana).

Art. 253 -- Il prestito fra le biblioteche degli Istitutimusicali, comprese quelle degli Istituti pareggiati, avverràdirettamente fra queste biblioteche, per le vie postali, con paccoraccomandato ed assicurato per quella somma che sarà stabilitadal bibliotecario. Le spese postali saranno rimborsate dalrichiedente. Il prestito verrà concesso per qualsiasi operaantica o moderna, esclusi gli autografi o quelle opere preziose chela direzione dell’Istituto non reputasse conveniente concedere,ed avrà durata di un mese.


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