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IAML Italia
Statuto

Statuto in formato pdf      

 

ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE BIBLIOTECHE, ARCHIVI

E CENTRI DI DOCUMENTAZIONE MUSICALI

IAML Italia

Statuto

 

Articolo 1
Nome e sede

L'"Associazione Italiana Biblioteche, Archivi e Centri di documentazione Musicali - IAML Italia", è un'associazione culturale senza fini di lucro (Art. 36 e segg. C.C.), in seguito detta Associazione.

L'Associazione è il gruppo italiano della Intemational Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML).

L'Associazione ha sede legale in Milano. La sede potrà essere trasferita altrove con delibera del Consiglio direttivo.

 



Articolo 2
Obiettivi

L'Associazione si propone, in collaborazione con le organizzazioni nazionali che hanno gli stessi obiettivi, di realizzare i seguenti scopi:

1. Garantire la partecipazione italiana alle attività della IAML.

2. Incoraggiare e promuovere le attività di ricerca di Biblioteche, Archivi e Centri di documentazione interessati alla musica e ai materiali musicali, ed operare per diffondere la conoscenza dell'importanza culturale di tali istituzioni a livello locale, regionale e nazionale.

3. Stimolare la cooperazione tra istituzioni e individui che lavorano nel campo e promuovere la pubblicazione dei loro lavori,

4. Favorire la realizzazione di progetti e di ricerche sulla bibliografia musicale, sulla documentazione musicale e sulla biblioteconomia e la scienza dell'informazione musicale a livello nazionale.

5. Promuovere la disponibilità di tutte le pubblicazioni e i documenti relativi alla musica, incoraggiare lo scambio e il prestito nazionale e internazionale,

6. Incoraggiare e sostenere lo sviluppo di standard in tutte le aree di cui l'Associazione si occupa

7. Operare per garantire una buona istruzione professionale e un aggiornamento adeguato degli operatori.

8. Favorire il controllo bibliografico di materiali musicali di ogni genere,

9. Incoraggiare la protezione e la salvaguardia dei documenti musicali di tutte le epoche,

10. Cooperare con altre organizzazioni nel campo della musica, della musicologia, della biblioteconomia, della bibliografia. dell'archivistica e della documentazione.

11. Organizzare incontri dei propri membri per scambi di esperienze,

12. Pubblicare un bollettino che si occupi di tutte le materie di interesse professionale.

 



Articolo 3
Soci

L'Associazione consiste di soci istituzioni, soci individuali e soci onorari.

1. Soci istituzioni possono essere biblioteche. fonoteche, archivi, centri di documentazione musicale e altre istituzioni. Ogni istituzione designa un suo rappresentante ufficiale,

2. Soci individuali possono essere tutte le persone che vogliono realizzare gli scopi dell'Associazione.

3. L'iscrizione onoraria può essere assegnata dall'Assemblea generale a persone che abbiano reso particolari servigi all'Associazione.

4. Ogni socio individuale o rappresentante di un'istituzione può rivestire una funzione nell'Associazione,

5. L'iscrizione diventa operativa con il versamento della quota sociale.

6. Tutti i membri dell'Associazione sono soci ipso facto della IAML, hanno diritto di voto in entrambe le associazioni e ricevono le pubblicazioni di entrambe le associazioni.

 



Articolo 4
Quote di iscrizione

Il Consiglio direttivo determina l'ammontare delle quote d'iscrizione che includono gli importi dovuti alla IAML.

Le quote vanno versate entro il 1. marzo di ogni anno; la qualità di socio si perde automaticamente se la quota non è versata entro il 1. Aprile, e viene riacquisita con il pagamento della quota.

Per aver diritto di voto e ricevere le pubblicazioni i soci devono essere in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in corso.

Ogni socio può richiedere la cancellazione della sua iscrizione; ogni residuo della tassa di iscrizione sarà utilizzato per perseguire gli obiettivi dell'Associazione.

 



Articolo 5
Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo,

1. L'Assemblea dei soci
1.1. L'Assemblea dei soci consiste di tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale. Viene convocata dal Consiglio direttivo almeno ogni anno. Ha il diritto di prendere le principali decisioni secondo lo statuto. Nelle sue riunioni riceve le relazioni del Consiglio direttivo e discute i piani, il lavoro corrente e i problemi dell'Associazione. Vota il bilancio. L'Assemblea dei soci ha il diritto di dare pareri su tutti gli aspetti del lavoro dell'Associazione agli organi corrispondenti.
1.2. Nelle votazioni i soci hanno diritto ad 1m voto ciascuno. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei votanti, a meno che non sia richiesta secondo gli Art. 8 e 121a maggioranza dei due terzi.
1.3. La data, il luogo e l'ordine del giorno di un'Assemblea dei soci vengono fissati dal Consiglio direttivo e comunicati ai soci per iscritto.
1.4. L'Assemblea dei soci elegge il suo presidente.
1.5. Assemblee straordinarie dei soci possono essere convocate dal Consiglio direttivo su richiesta di due terzi dei soci.
1.6. Di ogni Assemblea dei soci si devono redigere verbali da mettere a disposizione di tutti i soci. Il Consiglio direttivo trasmette i verbali alla segreteria generale della IAML (internazionale).
1.7. 1 soci possono farsi rappresentare da altri soci mediante delega; ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.
1.8. A norma dell'Art, 21 C.C., l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

I verbali vengono redatti e firmati dal Segretario e controfirmati dal Presidente,

2. Il Consiglio direttivo
2.1. Il Consiglio direttivo rappresenta l'Associazione legalmente e di fronte a terzi ogni volta con la firma congiunta di almeno due suoi membri.
Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere. Il Consiglio direttivo sbriga gli affari correnti.
Il Presidente può farsi sostituire nelle funzioni dal Vicepresidente o da un altro membro del Consiglio direttivo.
2.2. Il Consiglio direttivo viene eletto ogni tre anni dall'Assemblea dei soci. Rimane in carica dalla fine dell'Assemblea che lo ha eletto fino alla fine della successiva Assemblea elettorale. I membri del Consiglio direttivo, ad eccezione del Tesoriere, possono essere rieletti solo una volta consecutivamente, e possono essere eletti ancora solo dopo un intervallo minimo di tre anni. Il Tesoriere può essere rieletto.
2.3. Il Presidente rappresenta l'Associazione come delegato ufficiale nel Council della IAML. Può farsi sostituire da un altro membro del Consiglio direttivo, o, in caso di impossibilità, da un altro membro dell'Associazione.
2.4. Il Vicepresidente svolge le funzioni per le quali è delegato dal Presidente.
2.5. Il Segretario guida l'amministrazione e sbriga la corrispondenza.
2.6. Il Tesoriere amministra tutti i beni patrimoniali dell'Associazione. Riferisce all'Assemblea dei soci il bilancio annuale di tutte le entrate e le uscite.
2.7 Tutte le uscite devono essere approvate dal Presidente, che può delegare a questa funzione il Vicepresidente.
2.8. Il Consiglio direttivo comunica a ogni Assemblea dei soci e a richiesta anche al Council della IAML un resoconto dei lavori e un rendiconto finanziario.
2.9. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni volta che è interesse dell'Associazione, e comunque almeno una volta all'anno.
2.10. Le votazioni del Consiglio direttivo si svolgono a maggioranza semplice dei membri del Consiglio direttivo. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

 



Articolo 6
Branche professionali, Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati

Per favorire il lavoro dell'Associazione il Consiglio direttivo può nominare, su deliberazione dell'Assemblea dei soci, dei gruppi permanenti o temporanei, come sotto indicati. Il Consiglio direttivo esamina periodicamente il lavoro dei gruppi e ha il diritto di proporre all'Assemblea dei soci il loro scioglimento.

1. Branche professionali
Le Branche professionali riuniscono soci che lavorano in campi o tipi di istituzioni analoghi, per rendere possibile scambi di informazioni e discussioni di questioni generali. Di regola si riuniscono durante le Assemblee annuali come tribune aperte. Ogni Branca professionale nomina un relatore, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

2. Commissioni
Le commissioni si interessano di speciali argomenti di lavoro, come bibliografia, catalogazione, servizi e formazione. Di regola si riuniscono durante le Assemblee annuali come tribune aperte. Possono, se necessario, organizzare sedute comuni. Possono proporre la creazione di gruppi di lavoro per trattare speciali argomenti, Ogni Commissione nomina un relatore, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Gruppi di lavoro
I gruppi di lavoro possono essere creati per trattare argomenti particolari, Sono responsabili della preparazione di relazioni, risoluzioni e pubblicazioni dell'Associazione sulla base di proposte delle Commissioni, delle Branche professionali o del Consiglio direttivo. I Gruppi di lavoro vengono sciolti quando il loro compito è esaurito o quando sono inattivi per più di due anni. I relatori dei gruppi di lavoro vengono eletti dal Consiglio direttivo su proposta delle Branche professionali o delle Commissioni per la durata del progetto.

4. Comitati.
4.1. Il Consiglio direttivo può nominare dei Comitati, per svolgere particolari funzioni operative. Ai Comitati possono partecipare anche persone esterne all'Associazione. I presidenti dei Comitati sono designati dal Consiglio direttivo. Le Branche professionali hanno il diritto di proporre al Consiglio direttivo i loro rappresentanti nei Comitati.
4.2. 1 Comitati devono sottoporre al Consiglio direttivo tutte le decisioni importanti e devono consultare i rappresentanti delle Branche professionali per tutte le questioni di loro competenza.

 



Articolo 7
Finanze

L'anno finanziario dell'Associazione corrisponde all'anno solare.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. Quote
2. Sovvenzioni pubbliche e private (sponsorizzazioni)
3. Donazioni, lasciti, eredità

La ripartizione delle quote della IAML tra l'organizzazione internazionale e l'Associazione viene fissata secondo lo statuto della IAML dai suoi organi. Gli altri mezzi rimangono presso l'Associazione per il conseguimento dei suoi obiettivi.

La revisione dei conti è affidata a due soci nominati dall'Assemblea dei soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Associazione IAML-Italia può assumere affidamenti (concessioni di fido, prestiti), previa deliberazione del Consiglio direttivo, solo per attività di straordinaria rilevanza e in presenza di garantito rientro della somma richiesta.

 



Articolo 8
Modifiche allo Statuto

Lo statuto dell'Associazione può essere modificato solo da un'Assemblea ordinaria dei soci. Proposte di emendamenti devono essere presentate al Segretario almeno sei mesi prima della riunione della successiva Assemblea dei soci. Il Segretario deve comunicare ai soci le proposte di modifica almeno tre mesi prima della riunione. Tutte le proposte di modifica devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. Le proposte di modifica che non sono state approvate dal Consiglio direttivo devono essere approvate dall'Assemblea dei soci con una maggioranza dei due terzi dei presenti.

 



Articolo 9
Relazioni con altre organizzazioni

Per interessi comuni l'Associazione può diventare membro, stabilire collegamenti o fare progetti di cooperazione con altre organizzazioni che perseguono scopi analoghi, in particolare nel campo della biblioteconomia, della bibliografia, dell'archivistica, della documentazione, della musica e della musicologia.

 



Articolo 10
Regolamento interno

L'attuazione di questo Statuto e la gestione dell'Associazione possono essere stabilite dal Consiglio direttivo con un regolamento interno.

 



Articolo 11
Pubblicazioni

Il bollettino e ogni altro periodico pubblicato dall'Associazione sono inviati regolarmente a tutti i soci, gratuitamente. I redattori delle pubblicazioni sono nominati dal Consiglio direttivo per un periodo determinato. Per le altre pubblicazioni dell'Associazione è necessaria l'approvazione del Consiglio direttivo.

 



Articolo 12
Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire solo con il voto a maggioranza di due terzi dell'assemblea generale straordinaria convocata a questo scopo. I soci restano soci della IAML internazionale.

2. L'Assemblea dei soci nomina uno o più liquidatori e delibera la devoluzione del patrimonio.

 



Articolo 13
Rapporti con la IAML

Il presente statuto si adegua agli statuti correnti della IAML come organizzazione internazionale e ne recepisce ogni modifica.

 



Articolo 14
Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge previste dagli Articoli dal n. 36 al n. 42 del Codice Civile.

 


© IAML Italia 2009.
Prima pubblicazione novembre 2000.
Modifiche: maggio 2009.