IAML Italia

A proposito di riproduzione, prestito e DD di "spartiti" musicali. Discussione su AIB-CUR

Qui di seguito sono raccolti e pubblicati i messaggi pervenuti alla lista AIB-CUR tra il 13 e il 18 settembre 2010 in risposta ad un interrogativo sollevato dalla collega Sonia Del Secco. Partecipano alla discussione: Lisanna Pasotto, Eugenia Gagno, Beppe Pavoletti, Gianmario Merizzi, Federica Fanizza, Sandra Martani, Stefano Baldi, Mauro Amato, Federica Riva, con un intervento indiretto di Antonella De Robbio.

Torna alla pagina precedente


From: Sonia Del Secco <soniadelsecco@yahoo.it>
To: <AIB-CUR@LIST.CINECA.IT>
13 settembre 2010
Subject: Riproduzione spartiti musicali

Gentili colleghi,

rispetto al document delivery di spartiti musicali qualcuno sa darmi una fonte definitiva ufficiale e universalmente valida a cui fare riferimento per sapere se e se eventualmente sì quanta parte si può legalmente riprodurre?

Grazie

Sonia Del Secco

Lisanna Pasotto <pasotto@unipd.it>
13 settembre 2010

Cara collega,

nella nostra biblioteca non consentiamo di fare fotocopie, nè facciamo fotocopie (per il DD o per altri servizi), di spartiti o partiture musicali per la Legge 22 aprile 1941 n. 633 (e successive modifiche e integrazioni) che stabilisce:

"Art. 68, c.3:
Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo."

Questa la fonte definitiva ufficiale che io conosco. Credo quindi che legalmente la riproduzione di spartiti o partiture non sia consentita, ma se qualcuno che ci legge avesse più informazioni in merito, farebbe piacere anche a me riceverle.

Cordiali saluti

Lisanna Pasotto
Biblioteca di Storia della Musica
Dip.di Storia delle Arti visive e della Musica
Università degli Studi di Padova

 

Eugenia Gagno <eugenia.gagno@comune.terni.it>
13 settembre 2010

Anche noi ci comportiamo così.

Secondo l'ultimo corso sul diritto d'autore che ho seguito qualche mese fa, gli spartiti musicali non possono essere riprodotti neppure in parte e non possono neppure essere copiati a mano senza previa autorizzazione. Si può forse contattare l'ufficio SIAE locale e sentire direttamente loro per un eventuale accordo, ovviamente dietro pagamento, nel caso questo tipo di servizio di dl fosse indispensabile per la biblioteca.

Un saluto,

Eugenia Gagno
bct Biblioteca Comunale Terni

 

Beppe Pavoletti <GiuseppeCarlo.Pavoletti@regione.liguria.it>
14 settembre 2010

>>> Anche noi ci comportiamo così.

Secondo l'ultimo corso sul diritto d'autore che ho seguito qualche mese fa, gli spartiti musicali non possono essere riprodotti neppure in parte e non possono neppure essere copiati a mano senza previa autorizzazione. (Eugenia Gagno)

Sull'ultimo punto non sarei così sicuro: infatti il comma 1 dell'art. 68 della L. 633/1941 dice:

" 1. È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico."

mentre il comma 3 dice

"3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento (...) la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo."

(al comma 3 fa poi riferimento il comma 5 che disciplina la fotocopiatura in biblioteca).

Il divieto di cui al comma 3 sembrerebbe quindi riferirsi al contesto dello stesso comma (cioè fotocopiatura e sistemi analoghi) senza pregiudizio per la copiatura manuale che è libera in base al comma 1.

Mi sembra chiaro poi che questo divieto riguarda solo gli spartiti protetti da diritti: infatti diverse biblioteche italiane hanno già reso disponibili su internet musica manoscritta e a stampa e non mi pare che ci sia mai stato nessun problema legale, e lo stesso vale per iniziative non di origine bibliotecaria come l'International Music Score Library Project IMSLP <http://imslp.org> che si presenta come una raccolta di musica di pubblico dominio.

Sarebbe anche interessante approfondire il caso di spartiti che il titolare dei diritti avesse rilasciato con licenze che permettono la riproduzione, come la Creative Commons: dovremmo concludere che in questo caso la legge vieta cose che il titolare dei diritti vuole invece permettere?

Beppe Pavoletti

 

Gianmario Merizzi <gianmario.merizzi@unibo.it>
14 settembre 2010

Attenzione, qui c'è un equivoco perverso.

La fruizione dei documenti musicali scritti (partiture e spartiti) è in effetti discriminata rispetto al resto dalla legge 633 nel comma correttamente citato dalla collega. Non commettiamo però l'errore di amplificare questa discriminazione. Le opere musicali soggiaciono alla legge sul diritto d'autore come le altre opere dell'ingegno. Passati i 70 anni dalla morte del compositore (fermo restando ovviamente il diritto morale) l'esclusiva nello sfruttamento economico dei diritti decade anche per le composizioni musicali. L'articolo 68 definisce un'eccezione che consente, entro certi limiti, la riproduzione di contenuti in deroga alla legge di tutela PER LE OPERE CORRENTEMENTE COPERTA DAL DIRITTO D'AUTORE. La musica è esclusa da questa eccezione ma, ribadisco, si sta parlando solo delle opere non ancora divenute di pubblico dominio. Partiture e spartiti di composizioni da Gershwin o Ravel indietro sono liberamente fruibili, riproducibili, prestabili salvo eventuali diritti del curatore scientifico, prefatore, etc. per le edizioni più recenti.

Cerchiamo di non essere proprio noi bibliotecari, che dovremmo favorirla e incentivarla, a ostacolare la fruizione della musica.

Gianmario Merizzi
Biblioteca del Dipartimento di Musica e Spettacolo
Università di Bologna

 

Federica Fanizza <fanizzafederica@comune.rivadelgarda.tn.it>
14 settembre 2010

>>> [...] gli spartiti musicali non possono essere riprodotti neppure in parte e non possono neppure essere copiati a mano senza previa autorizzazione. [...] (Eugenia Gagno)

Fatta salve che l'opera non sia fuori commercio e rara e non oggetto di revisione critica.

Federica Fanizza

 

Sandra Martani <martanibibl@tiscali.it>
14 settembre 2010

Per approfondimenti sull'argomento si può vedere la pagina dedicata al diritto d'autore sul sito IAML Italia: <https://www.iamlitalia.it/temi/copyright/legge_da.htm>

Sandra Martani
Bibliotecaria dell'Istituto Superiore di Studi Musicali
Conservatorio di Musica "G.F. Ghedini", Cuneo

 

Stefano Baldi <stefano.baldi@unito.it>
15 settembre 2010

Tornando al quesito della collega Del Secco ha scritto:

"(...) se e se eventualmente sì quanta parte si può legalmente riprodurre?"

La legge dice all'art. 68 comma 3: "Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico (...)" e poi al comma 5 dice "(...) I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato."

Si intende che i limiti del comma 3 sono il divieto di riproduzione di spartiti e partiture: se essi non si applicano alle opere fuori catalogo editoriale e rare, se ne dedurrebbe che la musica fuori catalogo e rara può essere riprodotta. (A margine, su IMSLP: è difficile stabilire, a seconda delle varie normative nazionali, quale musica è soggetta a diritti, quindi progetti sovranazionali come l'International Music Score Library Project IMSLP hanno avuto problemi legali:: ad es. quando hanno posto sul server canadese la riproduzione di spartiti di musiche pianistiche di editore francese di Ravel, venne contestato che in Francia esistevano ancora diritti dell'editore su quelle musiche).

La collega poneva il quesito a proposito di un document delivery, se ho ben capito. Una riproduzione lecita, come quella finora immaginata, può essere soggetta all'ILL/DD. Infatti, se è vero che all'art. 69 della medesima legge si dice che: "1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione e ha ad oggetto esclusivamente: a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali (...)", è anche vero che una riproduzione di uno spartito non è la stessa cosa dell'esemplare a stampa, e quindi può essere a rigore soggetto all'ILL/DD.

Cordiali saluti

Stefano Baldi
Biblioteca del Dipartimento di Discipline Artistiche, Musicali e dello Spettacolo [Torino]

 

Lisanna Pasotto <pasotto@unipd.it>
15 settembre 2010

Ostacolare la fruizione della musica è l'ultima cosa che un bibliotecario di Biblioteca musicale vorrebbe fare.

Però bisogna dire che non sempre è facile stabilire quali siano le opere di dominio pubblico e spesso opere che in un dato momento sono di dominio pubblico non lo sono più non appena un editore ne acquista i diritti (che durano ben vent'anni). Come sapere in tempo reale se possiamo legalmente fare la fotocopia di musica a stampa che ci viene richiesta?

Questo complica sicuramente la gestione dei servizi in una biblioteca musicale. Per non parlare del fatto che la legge 633 (art.69, c.1) stabilisce ANCHE che partiture e spartiti NON si possano prestare all'esterno!

Per dare un contributo alla discussione sulle riproduzioni di musica a stampa vi giro, su sua autorizzazione, l'interessante mail inviatami ieri dalla collega dell'Università di Padova A. De Robbio, con cui mi sono confrontata su questi temi.

Cordiali saluti

Lisanna Pasotto
Biblioteca di Storia della Musica
Dip.di Storia delle Arti visive e della Musica
Università degli Studi di Padova


A proposito di spartiti musicali esiste il progetto canadese IMSLP International Music Score Library Project davvero interessante e per quanto riguarda la parte legale del copyright direi perfetto. IMSLP International Music Score Library Project. <http://imslp.org>

Bellissima l'idea di condivisione tramite il wiki ed è anche stupefacente pensare che in soli 4 anni vi siano disponibili 19000 opere (42000 partiture) di più di 2500 compositori, rendendolo una delle maggiori collezioni di spartiti liberi e gratuiti online. Al 14 maggio 2010 - 60 000 spartiti!

La questione legata al pubblico dominio è particolare, in Canada come il altri Paesi il pubblico dominio è molto più ampio rispetto al nostro Paese e quindi vi sono molte più opere accessibili liberamente. Da noi inoltre l'intervento degli editori nel ripubblicare e quindi rimettere in commercio opere musicali, o spartiti tratti dal pubblico dominio, rende queste nuove "edizioni" praticamente soggette alle restrizioni sulla riproduzione per ulteriori 20 anni.

Esistono però delle iniziative davvero interessanti nel mondo delle biblioteche digitali aperte. Una di queste è appunto IMSLP che nel 2007 fu chiuso per motivi legati ai diritti, ma riaperto nel 2008. La questione correlata all'ubicazione dei server è fondamentale nel determinare la tutela (diritto internazionale).

Il server di IMSLP sta in Canada sebbene la società che possiede il sito ha la sede negli USA (Edwardsville, Illinois).

Su FB esiste una pagina sulla Petrucci Music Library <http://www.facebook.com/pages/International-Music-Score-Library-Project-IMSLP-Petrucci-Music-Library/42244412968>

Quello dell'ambiguità nella scadenza del copyright da Paese a Paese è effettivamente un vuoto legislativo causato dall'internazionalità di Internet, e finché non sarà colmato, la giurisprudenza in materia di diritto internazionale nel digitale dice che valgono le leggi in vigore nello stato in cui il sito risiede. In Canada, dove risiede il sito di IMSLP, i termini per il pubblico dominio sono più brevi rispetto agli USA e all'Europa, 50 anni dalla morte dell'autore contro i 75 o peggio di molti altri stati. In Italia se si invoca peraltro il Trattato di Pace sono 76 anni e 8 mesi a causa dell'estensione di 6 anni e 8 mesi per autori vissuti nel periodo delle due guerre.

In ogni caso, dopo la riapertura il sito si cautela con la nota di copyright che spunta fuori prima del downloading e così recita:

"IMSLP makes no guarantee that the files provided for download on IMSLP are public domain in your country and assumes no legal responsibility or liability of any kind for their copyright status. Please obey the copyright laws of your country and consult the copyright statute itself or a qualified IP attorney to verify whether a certain file is in the public domain in your country or if downloading a copy constitutes fair use. BY CLICKING ANY LINK ON THIS SITE INCLUDING THE LINK BELOW, YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU UNDERSTAND AND AGREE TO THE ABOVE DISCLAIMER. Please close this window or leave this site if you do not agree."

Inoltre sempre per ragioni di cautela, il sito ha etichettato alcuni file come TB (Temporary Blocked) o B (Blocked). La questione dei file TB o B credo dipenda dal fatto che il sito fu riaperto sulla base di un forte consenso popolare, non a seguito di una battaglia legale vinta o persa.

Nel 2007 il creatore del sito decise di chiuderlo a seguito della minaccia avanzata dall'Universal Edition di portare il sito in tribunale per alcune partiture il cui copyright era scaduto in Canada, ma non in Austria. Praticamente non avevano i soldi per poter portare avanti una causa legale. La riapertura fu fatta nel 2008 a seguito non tanto di sentenza o altro, ma per il forte consenso popolare e anche avvalorati da una certa "convinzione" in merito a quanto dice la giurisprudenza in diritto internazionale.

Alcuni file però, non essendo "certi" in termini di copyright", pur trovandosi fisicamente su un disco fisso di un server in Canada, sono stati etichettati come TB in quanto i files devono ancora essere controllati per aver la garanzia di non infrangere il copyright... Quelli B invece sono quelli che potrebbero presentare dei problemi (ripubblicazioni da parte di editori) e si vuole evitare una causa che - anche se potrebbe essere vinta appunto per il fatto che l'informazione si trova collocata in Canada - comunque porterebbe a spendere soldi che non ci sono. Si vuole evitare il rischio di una chiusura del sito anche temporanea per procedure processuali solo per pochi file.

Esiste anche il vecchio Progetto Mutopia come biblioteca virtuale online di partiture e parti musicali ricadute nel pubblico dominio le cui trascrizioni devono essere effettuate a computer utilizzando il software open source. Rappresenta l'equivalente, per quanto riguarda la musica, del Progetto Gutenberg.

Questo può essere un buon riferimento per capire cosa sta nel pubblico dominio e cosa no, sempre considerando i differenti termini di tutela temporale che variano da Paese a Paese.

Suggerisco di dare un occhio anche il sito del MIT <http://libraries.mit.edu/music/>

Ciao

Antonella De Robbio

 

Gianmario Merizzi <gianmario.merizzi@unibo.it>
16 settembre 2010

Ringrazio Lisanna Pasotto per avere diffuso l'intervento di un'esperta come Antonella De Robbio. Credo tuttavia di dovere contestare un altro equivoco.

Lisanna Pasotto scrive:

>>> ... spesso opere che in un dato momento sono di dominio pubblico non lo sono più non appena un editore ne acquista i diritti (che durano ben vent'anni).

Almeno per la legge italiana, se i diritti di un'opera sono scaduti non c'è nessuno che li possa acquistare. I vent'anni di cui si parla e, a cui accenna Antonella De Robbio in questo passo

>>> ... Da noi inoltre l'intervento degli editori nel ripubblicare e quindi rimettere in commercio opere musicali, o spartiti tratti dal pubblico dominio, rende queste nuove "edizioni" praticamente soggette alle restrizioni sulla riproduzione per ulteriori 20 anni ...

non riguardano l'"opera" ma il testo della nuova edizione. Faccio un esempio: non è che nel momento in cui esce un nuovo volume della Neue Bach Ausgabe il volume della Alte Ausgabe che contiene le medesime composizioni diventa off limits. E da chi mai avrebbe acquistato i diritti sulle opere di Bach l'editore Bärenreiter? Ovviamente il testo della nuova edizione resta tutelato per 20 anni e tutto il paratesto fino ai 70 anni dalla morte del curatore.

Rispondo inoltre all'interrogativo di Beppe Pavoletti:

>>> Sarebbe anche interessante approfondire il caso di spartiti che il titolare dei diritti avesse rilasciato con licenze che permettono la riproduzione, come la Creative Commons: dovremmo concludere che in questo caso la legge vieta cose che il titolare dei diritti vuole invece permettere?

Mi pare proprio di no. La legge 633, art. 12, stabilisce che "L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera" e "ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera", e quindi se la vuole regalare urbi et orbi tramite internet può farlo eccome, salvo che non abbia già ceduto ad altri i diritti di sfruttamento economico.

A questo proposito segnalo che qualche anno addietro come IAML Italia (più come gesto di sensibilizzazione che sperando in un effetto concreto) si era organizzata la raccolta di liberatorie da parte di compositori che attestavano la disponibilità al prestito delle loro musiche da parte delle biblioteche <https://www.iamlitalia.it/temi/copyright/legge_da.htm>.

Gianmario Merizzi
Biblioteca del Dipartimento di Musica e Spettacolo
Università di Bologna

 

Mauro Amato <mauro.amato@tin.it>
16 settembre 2010

"Però bisogna dire che non sempre è facile stabilire quali siano le opere di dominio pubblico e spesso opere che in un dato momento sono di dominio pubblico non lo sono più non appena un editore ne acquista i diritti (che durano ben vent'anni). Come sapere in tempo reale se possiamo legalmente fare la fotocopia di musica a stampa che ci viene richiesta?" [Lisanna Pasotto]

Non sono sicuro che un editore possa acquistare i diritti di un'opera di dominio pubblico. Le Sonate di Beethoven sono di dominio pubblico; se qualcuno ne fa una nuova edizione, i suoi diritti sono relativi a questa edizione, non alle sonate di Beethoven in generale; le edizioni precedenti, se non coperte dai diritti, restano tali. Esattamente come la Divina Commedia.

"Per non parlare del fatto che la legge 633 (art.69, c.1) stabilisce ANCHE che partiture e spartiti NON si possano prestare all'esterno!"

Sì, per i prestiti la situazione è la stessa che per le riproduzioni: è proibito prestare tutto ciò che è coperto da diritti.

"Per dare un contributo alla discussione sulle riproduzioni di musica a stampa vi giro, su sua autorizzazione, l'interessante mail inviatami ieri dalla collega dell'Università di Padova A. De Robbio, con cui mi sono confrontata su questi temi."

Veramente interessante, grazie per averla condivisa. Può essere interessante, a proposito delle precauzioni legali de IMSLP, vedere l'avviso preposto alla pagina di un compositore le cui opere sono di pubblico dominio in Canada, ma protette altrove: <http://imslp.org/wiki/Category:Prokofiev,_Sergei>

Mauro Amato
Biblioteca del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli

 

Federica Riva <f.riva@agora.it>
17 settembre 2010

Concordo pienamente con l'osservazione di Beppe Pavoletti (la riproduzione a mano non è soggetta a vincoli nemmeno per la musica) e con l'accento posto da Merizzi sulla distinzione tra musica in pubblico dominio e musica protetta, che trovo fondamentale per una corretta impostazione del problema.

Aggiungo alcune precisazioni in merito alla gestione della musica a stampa 'cartacea', che cerco di formulare nella maniera più sintetica possibile in sei punti.

1.

"rispetto al document delivery di spartiti musicali qualcuno sa darmi una fonte definitiva ufficiale e universalmente valida a cui fare riferimento". (Sonia Del Secco, 13 settembre)

Non esistendo un regime legislativo universalmente valido, vale la pena tenere presente che il mondo si divide sostanzialmente in due: i paesi in cui vige la normativa anglosassone del 'copyright' e i paesi di tradizione 'latina' in cui vige la legislazione sul diritto d'autore.

Per informazioni più precise -- paese per paese - suggerisco di consultare il sito del Copyright Committee dell'International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML), che ha promosso un'indagine internazionale (2004- 2008) cui hanno aderito 16 paesi inclusi Stati Uniti, Canada, diversi paesi europei, Giappone, Cina.

Al link <http://www.iaml.info/activities/copyright/survey> trovate per ciascun paese i riferimenti legislativi generali (con link ai testi di legge), il regime di gestione dei documenti musicali, l'esistenza o meno di linee guida, i nomi delle società di gestione dei diritti (e link ai siti relativi), osservazioni dei bibliotecari in merito ai principali problemi presenti nel proprio paese (alla cui lettura si deduce che la soddisfazione nella propria legislazione è un fatto del tutto relativo, che prescinde da cosa sia permesso o vietato).


2.

La formulazione aggiornata dell'art. 68 c. 3 della 22 aprile 1941 n. 633 ("Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.") è, a mio parere, assai fuorviante per due motivi:

a) Una legge non può imporre alcun divieto assoluto -- così come qui formulato -- poiché entra in contrasto con quanto è nel potere del detentore del diritto di riproduzione.

b) Precedentemente alla presente formulazione della legge non esisteva alcun divieto, quindi la formulazione "fermo restando" è storicamente scorretta.

Di fatto nel caso della musica protetta la legge non consente di fotocopiare quel 15% che consente nel caso dei libri protetti.

Interpretazioni più ampie della restrizione reale - così mal formulata da voler indurre in errore chi legge -- paiono comunque essere prive di alcun fondamento legale. Chi lo trova lo esponga e saremo lieti di condividere l'informazione.


3.

"Si può forse contattare l'ufficio SIAE locale e sentire direttamente loro per un eventuale accordo, ovviamente dietro pagamento, nel caso questo tipo di servizio di dl fosse indispensabile per la biblioteca. (Eugenia Gagno, 13 settembre 2010)".

Rivolgersi all'ufficio locale SIAE non sarebbe di grande aiuto in quando gli editori musicali non hanno mai delegato la SIAE a gestire i diritti di riproduzione della musica e quindi la SIAE non ha formalmente titolo ad incassare un solo euro per loro conto, laddove gestisce a pieno titolo i proventi del diritto di esecuzioni e di altri diritti.

Se ben si considera, è forse propria questa la vera origine del "divieto" di riproduzione della musica: se gli editori musicali non delegano la SIAE, non esiste un sistema nazionale di raccolta dei proventi dei diritti e quindi imporre un divieto ottiene anche l'effetto di eliminare alla radice un complicato problema di gestione dell'aspetto economico-contabile del diritto.

In alternativa gli editori musicali avrebbero dovuto rinunciare al proprio privilegio, consentendo quindi una gestione dei proventi, cosa che, evidentemente, ad oggi non hanno ancora avuto intenzione di fare.


4.

"Non sempre è facile stabilire quali siano le opere di dominio pubblico e spesso opere che in un dato momento sono di dominio pubblico non lo sono più non appena un editore ne acquista i diritti (che durano ben vent'anni). (Lisanna Pasotto, 15 settembre 2010)"

Lo stato legale di un singolo documento -- cioè di quel determinato documento nel momento in cui viene chiesto in prestito - non è una variabile ma un dato cronologico preciso che la legge pone, generalmente, in relazione con la data di morte dell'autore e non con la data di pubblicazione del documento stesso.

Per la musica scritta da autori deceduti da più di settant'anni, quindi, lo stato giuridico di musica in pubblico dominio è certo, anche tenendo conto dell'allungamento dei termini per quegli autori che sono vissuti negli anni delle due guerre mondiali (ricorda Antonella Da Robbio: "In Italia se si invoca peraltro il Trattato di Pace sono 76 anni e 8 mesi a causa dell'estensione di 6 anni e 8 mesi per autori vissuti nel periodo delle due guerre"). Come è certo lo stato legale di musica protetta per la musica degli autori viventi o morti da meno di settant'anni.

La data di pubblicazione fa fede soltanto nel caso delle edizioni critiche e scientifiche, in cui è protetto per vent'anni il diritto di colui che ha fatto l'edizione critica (e non il diritto dell'autore dell'opera, entrata già in pubblico dominio). Se le grandi iniziative editoriali (Rossini, Bach, Verdi, Schubert, ...) sono facilmente riconoscibili - e per diversi di questi volumi i vent'anni sono già scaduti) -- non è invece facile districarsi con le edizioni di autori minori e/o di piccole case editrici che si dicono scientifiche ma che possono non esser in realtà protette.

La 'patente' di edizione critica o scientifica è rilasciata dalla SIAE al momento del deposito dell'edizione. Ho notizie di revisori che hanno depositato contemporaneamente più opere, redatte con gli stessi criteri: due sono state considerate edizioni protette, due no, con lo sconcerto di chi le stava presentando.

In assenza di elenchi pubblici della SIAE da cui risulti chiaramente se una determinata revisione è protetta, mi pare che la legge sia quasi inapplicabile, a meno di non essere più realisti del re, con il rischio di escludere dalla riproduzione e dal prestito edizioni non protette dalla SIAE.


5.

"Come sapere in tempo reale se possiamo legalmente fare la fotocopia di musica a stampa che ci viene richiesta?"

Lo dovremmo infatti sapere prima, e non all'ultimo minuto. I servizi di prestito e di riproduzione non costituirebbero un problema se lo stato legale del documento fosse definito all'atto della catalogazione (come si fa per i CD) e il dato fosse inserito nel relativo campo gestionale del sistema catalografico utilizzato dalla biblioteca, costituendo una banca dati di informazioni condivisibili (almeno a livello di Polo SBN, e magari anche oltre).

Un progetto simile, promosso dalle associazioni bibliotecarie a livello nazionale in accordo con la SIAE (magari!), potrebbe portare - con il tempo necessario - a risultati concreti per risolvere il problema, sottraendolo all'estemporaneità di faticose decisioni quotidiane.


6.

Quanto al fatto che esista un diritto dell'editore posto in relazione alla data di acquisto dei diritti, che possa avere l'effetto di estendere i diritti stessi oltre i 70 anni dalla morte dell'autore, è cosa spesso sentita ma priva, almeno per quanto ne so io, di alcun riferimento legale.

Da diverso tempo indago per trovare la fonte legale del diritto accampato dagli editori di vedere protette le ristampe recenti di autori morti da più di 70 anni e prive di qualsiasi intervento autoriale rispetto alla ristampa precedente (escludendo che un cambio di copertina o di larghezza della pagina possa dar luogo ad un 'diritto' da proteggere).

L'unico riferimento legale che mi è stato citato - intervistando editori musicali italiani ed esperti in diritto d'autore - è la legge sulla contraffazione che impedisce ad un editore di riprodurre la stessa impostazione grafica della pagina di musica di un'edizione esistente.

Estendere una legge commerciale a interpretazione del diritto d'autore per impedire la riproduzione privata a fini di studio, mi pare sia sinceramente poco sostenibile.

Come poco sostenibile ho trovato l'affermazione di un editore musicale che ritiene essere il diritto dell'editore prevalente sul diritto allo studio previsto dall'art. 70 della legge sul diritto d'autore, alla luce del quale dovrebbero essere, invece, letti gli articoli 68 e 69 della legge.

Grazie per l'attenzione

Federica Riva
Presidente IAML-Italia 2009-2012;
ex Chair Copyright Comittee IAML, ex IAML Vice-President 

 

Mauro Amato <mauro.amato@tin.it>
18 settembre 2010

Un altro mattoncino che posso aggiungere grazie alla segnalazione di Maria Bonaria Loi delle FAQ sul sito della SIAE

"Domanda n. 51
Per determinare i termini di protezione dell'opera, bisogna far riferimento all'autore o alla data di pubblicazione del volume?
La tutela è garantita all'opera (e non all'edizione libraria) e il calcolo dei termini di protezione si effettua in base alla vita dell'autore."

Mauro Amato
Biblioteca del Conservatorio "San Pietro a Majella" di Napoli