IAML
Italia
A proposito
di riproduzione, prestito e DD di "spartiti"
musicali. Discussione su AIB-CUR
Qui
di seguito sono raccolti e pubblicati i messaggi
pervenuti alla lista AIB-CUR
tra il 13 e il 18 settembre 2010 in risposta ad un
interrogativo sollevato dalla collega Sonia Del
Secco. Partecipano alla discussione: Lisanna
Pasotto, Eugenia Gagno, Beppe Pavoletti, Gianmario
Merizzi, Federica Fanizza, Sandra Martani, Stefano
Baldi, Mauro Amato, Federica Riva, con un
intervento indiretto di Antonella De
Robbio.
|
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From:
Sonia Del Secco <soniadelsecco@yahoo.it>
To: <AIB-CUR@LIST.CINECA.IT>
13 settembre 2010
Subject: Riproduzione spartiti musicali
|
Gentili
colleghi,
rispetto al
document delivery di spartiti musicali qualcuno sa darmi una
fonte definitiva ufficiale e universalmente valida a cui
fare riferimento per sapere se e se eventualmente sì
quanta parte si può legalmente riprodurre?
Grazie
Sonia Del
Secco
Lisanna
Pasotto <pasotto@unipd.it>
13 settembre 2010
|
Cara
collega,
nella nostra
biblioteca non consentiamo di fare fotocopie, nè
facciamo fotocopie (per il DD o per altri servizi), di
spartiti o partiture musicali per la Legge 22 aprile 1941 n.
633 (e successive modifiche e integrazioni) che
stabilisce:
"Art. 68,
c.3:
Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e
partiture musicali, è consentita, nei limiti del
quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di
periodico, escluse le pagine di pubblicità, la
riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno
effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema
analogo."
Questa la
fonte definitiva ufficiale che io conosco. Credo quindi che
legalmente la riproduzione di spartiti o partiture non sia
consentita, ma se qualcuno che ci legge avesse più
informazioni in merito, farebbe piacere anche a me
riceverle.
Cordiali
saluti
Lisanna
Pasotto
Biblioteca di Storia della Musica
Dip.di Storia delle Arti visive e della Musica
Università degli Studi di Padova
Eugenia
Gagno <eugenia.gagno@comune.terni.it>
13 settembre 2010
|
Anche noi ci
comportiamo così.
Secondo
l'ultimo corso sul diritto d'autore che ho seguito qualche
mese fa, gli spartiti musicali non possono essere riprodotti
neppure in parte e non possono neppure essere copiati a mano
senza previa autorizzazione. Si può forse contattare
l'ufficio SIAE locale e sentire direttamente loro per un
eventuale accordo, ovviamente dietro pagamento, nel caso
questo tipo di servizio di dl fosse indispensabile per la
biblioteca.
Un
saluto,
Eugenia
Gagno
bct Biblioteca Comunale Terni
Beppe
Pavoletti
<GiuseppeCarlo.Pavoletti@regione.liguria.it>
14 settembre 2010
|
>>>
Anche noi ci comportiamo così.
Secondo
l'ultimo corso sul diritto d'autore che ho seguito qualche
mese fa, gli spartiti musicali non possono essere riprodotti
neppure in parte e non possono neppure essere copiati a mano
senza previa autorizzazione. (Eugenia Gagno)
Sull'ultimo
punto non sarei così sicuro: infatti il comma 1
dell'art. 68 della L. 633/1941 dice:
"
1. È libera la riproduzione di singole opere o
brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a
mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o
diffusione dell'opera nel pubblico."
mentre il
comma 3 dice
"3.
Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e
partiture musicali, è consentita, nei limiti del
quindici per cento (...) la riproduzione per uso
personale di opere dell'ingegno effettuata mediante
fotocopia, xerocopia o sistema analogo."
(al comma 3
fa poi riferimento il comma 5 che disciplina la
fotocopiatura in biblioteca).
Il divieto
di cui al comma 3 sembrerebbe quindi riferirsi al contesto
dello stesso comma (cioè fotocopiatura e sistemi
analoghi) senza pregiudizio per la copiatura manuale che
è libera in base al comma 1.
Mi sembra
chiaro poi che questo divieto riguarda solo gli spartiti
protetti da diritti: infatti diverse biblioteche italiane
hanno già reso disponibili su internet musica
manoscritta e a stampa e non mi pare che ci sia mai stato
nessun problema legale, e lo stesso vale per iniziative non
di origine bibliotecaria come l'International Music Score
Library Project IMSLP <http://imslp.org>
che si presenta come una raccolta di musica di pubblico
dominio.
Sarebbe
anche interessante approfondire il caso di spartiti che il
titolare dei diritti avesse rilasciato con licenze che
permettono la riproduzione, come la Creative Commons:
dovremmo concludere che in questo caso la legge vieta cose
che il titolare dei diritti vuole invece
permettere?
Beppe
Pavoletti
Gianmario
Merizzi <gianmario.merizzi@unibo.it>
14 settembre 2010
|
Attenzione,
qui c'è un equivoco perverso.
La fruizione
dei documenti musicali scritti (partiture e spartiti)
è in effetti discriminata rispetto al resto dalla
legge 633 nel comma correttamente citato dalla collega. Non
commettiamo però l'errore di amplificare questa
discriminazione. Le opere musicali soggiaciono alla legge
sul diritto d'autore come le altre opere dell'ingegno.
Passati i 70 anni dalla morte del compositore (fermo
restando ovviamente il diritto morale) l'esclusiva nello
sfruttamento economico dei diritti decade anche per le
composizioni musicali. L'articolo 68 definisce un'eccezione
che consente, entro certi limiti, la riproduzione di
contenuti in deroga alla legge di tutela PER LE OPERE
CORRENTEMENTE COPERTA DAL DIRITTO D'AUTORE. La musica
è esclusa da questa eccezione ma, ribadisco, si sta
parlando solo delle opere non ancora divenute di pubblico
dominio. Partiture e spartiti di composizioni da Gershwin o
Ravel indietro sono liberamente fruibili, riproducibili,
prestabili salvo eventuali diritti del curatore scientifico,
prefatore, etc. per le edizioni più
recenti.
Cerchiamo di
non essere proprio noi bibliotecari, che dovremmo favorirla
e incentivarla, a ostacolare la fruizione della
musica.
Gianmario
Merizzi
Biblioteca del Dipartimento di Musica e Spettacolo
Università di Bologna
Federica
Fanizza
<fanizzafederica@comune.rivadelgarda.tn.it>
14 settembre 2010
|
>>>
[...] gli spartiti musicali non possono essere
riprodotti neppure in parte e non possono neppure essere
copiati a mano senza previa autorizzazione. [...]
(Eugenia Gagno)
Fatta salve
che l'opera non sia fuori commercio e rara e non oggetto di
revisione critica.
Federica
Fanizza
Sandra
Martani <martanibibl@tiscali.it>
14 settembre 2010
|
Per
approfondimenti sull'argomento si può vedere la
pagina dedicata al diritto d'autore sul sito IAML Italia:
<https://www.iamlitalia.it/temi/copyright/legge_da.htm>
Sandra
Martani
Bibliotecaria dell'Istituto Superiore di Studi Musicali
Conservatorio di Musica "G.F. Ghedini", Cuneo
Stefano
Baldi <stefano.baldi@unito.it>
15 settembre 2010
|
Tornando al
quesito della collega Del Secco ha scritto:
"(...)
se e se eventualmente sì quanta parte si
può legalmente riprodurre?"
La legge
dice all'art. 68 comma 3: "Fermo restando il divieto di
riproduzione di spartiti e partiture musicali, è
consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun
volume o fascicolo di periodico (...)" e poi al comma 5 dice
"(...) I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle
opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di
difficile reperibilità sul mercato."
Si intende
che i limiti del comma 3 sono il divieto di riproduzione di
spartiti e partiture: se essi non si applicano alle opere
fuori catalogo editoriale e rare, se ne dedurrebbe che la
musica fuori catalogo e rara può essere riprodotta.
(A margine, su IMSLP: è difficile stabilire, a
seconda delle varie normative nazionali, quale musica
è soggetta a diritti, quindi progetti sovranazionali
come l'International Music Score Library Project IMSLP hanno
avuto problemi legali:: ad es. quando hanno posto sul server
canadese la riproduzione di spartiti di musiche pianistiche
di editore francese di Ravel, venne contestato che in
Francia esistevano ancora diritti dell'editore su quelle
musiche).
La collega
poneva il quesito a proposito di un document delivery, se ho
ben capito. Una riproduzione lecita, come quella finora
immaginata, può essere soggetta all'ILL/DD. Infatti,
se è vero che all'art. 69 della medesima legge si
dice che: "1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e
discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini
esclusivi di promozione culturale e studio personale, non
è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare
del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna
remunerazione e ha ad oggetto esclusivamente: a) gli
esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le
partiture musicali (...)", è anche vero che una
riproduzione di uno spartito non è la stessa cosa
dell'esemplare a stampa, e quindi può essere a rigore
soggetto all'ILL/DD.
Cordiali
saluti
Stefano
Baldi
Biblioteca del Dipartimento di Discipline Artistiche,
Musicali e dello Spettacolo [Torino]
Lisanna
Pasotto <pasotto@unipd.it>
15 settembre 2010
|
Ostacolare
la fruizione della musica è l'ultima cosa che un
bibliotecario di Biblioteca musicale vorrebbe
fare.
Però
bisogna dire che non sempre è facile stabilire quali
siano le opere di dominio pubblico e spesso opere che in un
dato momento sono di dominio pubblico non lo sono più
non appena un editore ne acquista i diritti (che durano ben
vent'anni). Come sapere in tempo reale se possiamo
legalmente fare la fotocopia di musica a stampa che ci viene
richiesta?
Questo
complica sicuramente la gestione dei servizi in una
biblioteca musicale. Per non parlare del fatto che la legge
633 (art.69, c.1) stabilisce ANCHE che partiture e spartiti
NON si possano prestare all'esterno!
Per dare un
contributo alla discussione sulle riproduzioni di musica a
stampa vi giro, su sua autorizzazione, l'interessante mail
inviatami ieri dalla collega dell'Università di
Padova A. De Robbio, con cui mi sono confrontata su questi
temi.
Cordiali
saluti
Lisanna
Pasotto
Biblioteca di Storia della Musica
Dip.di Storia delle Arti visive e della Musica
Università degli Studi di Padova
A
proposito di spartiti musicali esiste il progetto
canadese IMSLP International Music Score Library Project
davvero interessante e per quanto riguarda la parte
legale del copyright direi perfetto. IMSLP International
Music Score Library Project. <http://imslp.org>
Bellissima
l'idea di condivisione tramite il wiki ed è anche
stupefacente pensare che in soli 4 anni vi siano
disponibili 19000 opere (42000 partiture) di più
di 2500 compositori, rendendolo una delle maggiori
collezioni di spartiti liberi e gratuiti online. Al 14
maggio 2010 - 60 000 spartiti!
La
questione legata al pubblico dominio è
particolare, in Canada come il altri Paesi il pubblico
dominio è molto più ampio rispetto al
nostro Paese e quindi vi sono molte più opere
accessibili liberamente. Da noi inoltre l'intervento
degli editori nel ripubblicare e quindi rimettere in
commercio opere musicali, o spartiti tratti dal pubblico
dominio, rende queste nuove "edizioni" praticamente
soggette alle restrizioni sulla riproduzione per
ulteriori 20 anni.
Esistono
però delle iniziative davvero interessanti nel
mondo delle biblioteche digitali aperte. Una di queste
è appunto IMSLP che nel 2007 fu chiuso per motivi
legati ai diritti, ma riaperto nel 2008. La questione
correlata all'ubicazione dei server è fondamentale
nel determinare la tutela (diritto
internazionale).
Il server
di IMSLP sta in Canada sebbene la società che
possiede il sito ha la sede negli USA (Edwardsville,
Illinois).
Su FB
esiste una pagina sulla Petrucci Music Library
<http://www.facebook.com/pages/International-Music-Score-Library-Project-IMSLP-Petrucci-Music-Library/42244412968>
Quello
dell'ambiguità nella scadenza del copyright da
Paese a Paese è effettivamente un vuoto
legislativo causato dall'internazionalità di
Internet, e finché non sarà colmato, la
giurisprudenza in materia di diritto internazionale nel
digitale dice che valgono le leggi in vigore nello stato
in cui il sito risiede. In Canada, dove risiede il sito
di IMSLP, i termini per il pubblico dominio sono
più brevi rispetto agli USA e all'Europa, 50 anni
dalla morte dell'autore contro i 75 o peggio di molti
altri stati. In Italia se si invoca peraltro il Trattato
di Pace sono 76 anni e 8 mesi a causa dell'estensione di
6 anni e 8 mesi per autori vissuti nel periodo delle due
guerre.
In ogni
caso, dopo la riapertura il sito si cautela con la nota
di copyright che spunta fuori prima del downloading e
così recita:
"IMSLP
makes no guarantee that the files provided for download
on IMSLP are public domain in your country and assumes no
legal responsibility or liability of any kind for their
copyright status. Please obey the copyright laws of your
country and consult the copyright statute itself or a
qualified IP attorney to verify whether a certain file is
in the public domain in your country or if downloading a
copy constitutes fair use. BY CLICKING ANY LINK ON THIS
SITE INCLUDING THE LINK BELOW, YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU
UNDERSTAND AND AGREE TO THE ABOVE DISCLAIMER. Please
close this window or leave this site if you do not
agree."
Inoltre
sempre per ragioni di cautela, il sito ha etichettato
alcuni file come TB (Temporary Blocked) o B (Blocked). La
questione dei file TB o B credo dipenda dal fatto che il
sito fu riaperto sulla base di un forte consenso
popolare, non a seguito di una battaglia legale vinta o
persa.
Nel 2007
il creatore del sito decise di chiuderlo a seguito della
minaccia avanzata dall'Universal Edition di portare il
sito in tribunale per alcune partiture il cui copyright
era scaduto in Canada, ma non in Austria. Praticamente
non avevano i soldi per poter portare avanti una causa
legale. La riapertura fu fatta nel 2008 a seguito non
tanto di sentenza o altro, ma per il forte consenso
popolare e anche avvalorati da una certa "convinzione" in
merito a quanto dice la giurisprudenza in diritto
internazionale.
Alcuni
file però, non essendo "certi" in termini di
copyright", pur trovandosi fisicamente su un disco fisso
di un server in Canada, sono stati etichettati come TB in
quanto i files devono ancora essere controllati per aver
la garanzia di non infrangere il copyright... Quelli B
invece sono quelli che potrebbero presentare dei problemi
(ripubblicazioni da parte di editori) e si vuole evitare
una causa che - anche se potrebbe essere vinta appunto
per il fatto che l'informazione si trova collocata in
Canada - comunque porterebbe a spendere soldi che non ci
sono. Si vuole evitare il rischio di una chiusura del
sito anche temporanea per procedure processuali solo per
pochi file.
Esiste
anche il vecchio Progetto Mutopia come biblioteca
virtuale online di partiture e parti musicali ricadute
nel pubblico dominio le cui trascrizioni devono essere
effettuate a computer utilizzando il software open
source. Rappresenta l'equivalente, per quanto riguarda la
musica, del Progetto Gutenberg.
Questo
può essere un buon riferimento per capire cosa sta
nel pubblico dominio e cosa no, sempre considerando i
differenti termini di tutela temporale che variano da
Paese a Paese.
Suggerisco
di dare un occhio anche il sito del MIT
<http://libraries.mit.edu/music/>
Ciao
Antonella
De Robbio
Gianmario
Merizzi <gianmario.merizzi@unibo.it>
16 settembre 2010
|
Ringrazio
Lisanna Pasotto per avere diffuso l'intervento di un'esperta
come Antonella De Robbio. Credo tuttavia di dovere
contestare un altro equivoco.
Lisanna
Pasotto scrive:
>>>
... spesso opere che in un dato momento sono di dominio
pubblico non lo sono più non appena un editore ne
acquista i diritti (che durano ben vent'anni).
Almeno per
la legge italiana, se i diritti di un'opera sono scaduti non
c'è nessuno che li possa acquistare. I vent'anni di
cui si parla e, a cui accenna Antonella De Robbio in questo
passo
>>>
... Da noi inoltre l'intervento degli editori nel
ripubblicare e quindi rimettere in commercio opere
musicali, o spartiti tratti dal pubblico dominio, rende
queste nuove "edizioni" praticamente soggette alle
restrizioni sulla riproduzione per ulteriori 20 anni
...
non
riguardano l'"opera" ma il testo della nuova edizione.
Faccio un esempio: non è che nel momento in cui esce
un nuovo volume della Neue Bach Ausgabe il volume della Alte
Ausgabe che contiene le medesime composizioni diventa off
limits. E da chi mai avrebbe acquistato i diritti sulle
opere di Bach l'editore Bärenreiter? Ovviamente il
testo della nuova edizione resta tutelato per 20 anni e
tutto il paratesto fino ai 70 anni dalla morte del
curatore.
Rispondo
inoltre all'interrogativo di Beppe Pavoletti:
>>>
Sarebbe anche interessante approfondire il caso di
spartiti che il titolare dei diritti avesse rilasciato
con licenze che permettono la riproduzione, come la
Creative Commons: dovremmo concludere che in questo caso
la legge vieta cose che il titolare dei diritti vuole
invece permettere?
Mi pare
proprio di no. La legge 633, art. 12, stabilisce che
"L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera" e
"ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare
economicamente l'opera", e quindi se la vuole regalare urbi
et orbi tramite internet può farlo eccome, salvo che
non abbia già ceduto ad altri i diritti di
sfruttamento economico.
A questo
proposito segnalo che qualche anno addietro come IAML Italia
(più come gesto di sensibilizzazione che sperando in
un effetto concreto) si era organizzata la raccolta di
liberatorie da parte di compositori che attestavano la
disponibilità al prestito delle loro musiche da parte
delle biblioteche <https://www.iamlitalia.it/temi/copyright/legge_da.htm>.
Gianmario
Merizzi
Biblioteca del Dipartimento di Musica e Spettacolo
Università di Bologna
Mauro
Amato <mauro.amato@tin.it>
16 settembre 2010
|
"Però
bisogna dire che non sempre è facile stabilire
quali siano le opere di dominio pubblico e spesso opere
che in un dato momento sono di dominio pubblico non lo
sono più non appena un editore ne acquista i
diritti (che durano ben vent'anni). Come sapere in tempo
reale se possiamo legalmente fare la fotocopia di musica
a stampa che ci viene richiesta?" [Lisanna
Pasotto]
Non sono
sicuro che un editore possa acquistare i diritti di un'opera
di dominio pubblico. Le Sonate di Beethoven sono di dominio
pubblico; se qualcuno ne fa una nuova edizione, i suoi
diritti sono relativi a questa edizione, non alle sonate di
Beethoven in generale; le edizioni precedenti, se non
coperte dai diritti, restano tali. Esattamente come la
Divina Commedia.
"Per
non parlare del fatto che la legge 633 (art.69, c.1)
stabilisce ANCHE che partiture e spartiti NON si possano
prestare all'esterno!"
Sì,
per i prestiti la situazione è la stessa che per le
riproduzioni: è proibito prestare tutto ciò
che è coperto da diritti.
"Per
dare un contributo alla discussione sulle riproduzioni di
musica a stampa vi giro, su sua autorizzazione,
l'interessante mail inviatami ieri dalla collega
dell'Università di Padova A. De Robbio, con cui mi
sono confrontata su questi temi."
Veramente
interessante, grazie per averla condivisa. Può essere
interessante, a proposito delle precauzioni legali de IMSLP,
vedere l'avviso preposto alla pagina di un compositore le
cui opere sono di pubblico dominio in Canada, ma protette
altrove: <http://imslp.org/wiki/Category:Prokofiev,_Sergei>
Mauro
Amato
Biblioteca del Conservatorio San Pietro a Majella di
Napoli
Federica
Riva <f.riva@agora.it>
17 settembre 2010
|
Concordo
pienamente con l'osservazione di Beppe Pavoletti (la
riproduzione a mano non è soggetta a vincoli nemmeno
per la musica) e con l'accento posto da Merizzi sulla
distinzione tra musica in pubblico dominio e musica
protetta, che trovo fondamentale per una corretta
impostazione del problema.
Aggiungo
alcune precisazioni in merito alla gestione della musica a
stampa 'cartacea', che cerco di formulare nella maniera
più sintetica possibile in sei punti.
1.
"rispetto
al document delivery di spartiti musicali qualcuno sa
darmi una fonte definitiva ufficiale e universalmente
valida a cui fare riferimento". (Sonia Del Secco, 13
settembre)
Non
esistendo un regime legislativo universalmente valido, vale
la pena tenere presente che il mondo si divide
sostanzialmente in due: i paesi in cui vige la normativa
anglosassone del 'copyright' e i paesi di tradizione
'latina' in cui vige la legislazione sul diritto
d'autore.
Per
informazioni più precise -- paese per paese -
suggerisco di consultare il sito del Copyright Committee
dell'International Association of Music Libraries, Archives
and Documentation Centres (IAML), che ha promosso
un'indagine internazionale (2004- 2008) cui hanno aderito 16
paesi inclusi Stati Uniti, Canada, diversi paesi europei,
Giappone, Cina.
Al link
<http://www.iaml.info/activities/copyright/survey>
trovate per ciascun paese i riferimenti legislativi generali
(con link ai testi di legge), il regime di gestione dei
documenti musicali, l'esistenza o meno di linee guida, i
nomi delle società di gestione dei diritti (e link ai
siti relativi), osservazioni dei bibliotecari in merito ai
principali problemi presenti nel proprio paese (alla cui
lettura si deduce che la soddisfazione nella propria
legislazione è un fatto del tutto relativo, che
prescinde da cosa sia permesso o vietato).
2.
La
formulazione aggiornata dell'art. 68 c. 3 della 22 aprile
1941 n. 633 ("Fermo restando il divieto di riproduzione di
spartiti e partiture musicali, è consentita, nei
limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo
di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la
riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno
effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema
analogo.") è, a mio parere, assai fuorviante per due
motivi:
a)
Una legge non può imporre alcun divieto assoluto
-- così come qui formulato -- poiché entra
in contrasto con quanto è nel potere del detentore
del diritto di riproduzione.
b)
Precedentemente alla presente formulazione della legge
non esisteva alcun divieto, quindi la formulazione "fermo
restando" è storicamente scorretta.
Di fatto nel
caso della musica protetta la legge non consente di
fotocopiare quel 15% che consente nel caso dei libri
protetti.
Interpretazioni
più ampie della restrizione reale - così mal
formulata da voler indurre in errore chi legge -- paiono
comunque essere prive di alcun fondamento legale. Chi lo
trova lo esponga e saremo lieti di condividere
l'informazione.
3.
"Si
può forse contattare l'ufficio SIAE locale e
sentire direttamente loro per un eventuale accordo,
ovviamente dietro pagamento, nel caso questo tipo di
servizio di dl fosse indispensabile per la biblioteca.
(Eugenia Gagno, 13 settembre 2010)".
Rivolgersi
all'ufficio locale SIAE non sarebbe di grande aiuto in
quando gli editori musicali non hanno mai delegato la SIAE a
gestire i diritti di riproduzione della musica e quindi la
SIAE non ha formalmente titolo ad incassare un solo euro per
loro conto, laddove gestisce a pieno titolo i proventi del
diritto di esecuzioni e di altri diritti.
Se ben si
considera, è forse propria questa la vera origine del
"divieto" di riproduzione della musica: se gli editori
musicali non delegano la SIAE, non esiste un sistema
nazionale di raccolta dei proventi dei diritti e quindi
imporre un divieto ottiene anche l'effetto di eliminare alla
radice un complicato problema di gestione dell'aspetto
economico-contabile del diritto.
In
alternativa gli editori musicali avrebbero dovuto rinunciare
al proprio privilegio, consentendo quindi una gestione dei
proventi, cosa che, evidentemente, ad oggi non hanno ancora
avuto intenzione di fare.
4.
"Non
sempre è facile stabilire quali siano le opere di
dominio pubblico e spesso opere che in un dato momento
sono di dominio pubblico non lo sono più non
appena un editore ne acquista i diritti (che durano ben
vent'anni). (Lisanna Pasotto, 15 settembre 2010)"
Lo stato
legale di un singolo documento -- cioè di quel
determinato documento nel momento in cui viene chiesto in
prestito - non è una variabile ma un dato cronologico
preciso che la legge pone, generalmente, in relazione con la
data di morte dell'autore e non con la data di pubblicazione
del documento stesso.
Per la
musica scritta da autori deceduti da più di
settant'anni, quindi, lo stato giuridico di musica in
pubblico dominio è certo, anche tenendo conto
dell'allungamento dei termini per quegli autori che sono
vissuti negli anni delle due guerre mondiali (ricorda
Antonella Da Robbio: "In Italia se si invoca peraltro il
Trattato di Pace sono 76 anni e 8 mesi a causa
dell'estensione di 6 anni e 8 mesi per autori vissuti nel
periodo delle due guerre"). Come è certo lo stato
legale di musica protetta per la musica degli autori viventi
o morti da meno di settant'anni.
La data di
pubblicazione fa fede soltanto nel caso delle edizioni
critiche e scientifiche, in cui è protetto per
vent'anni il diritto di colui che ha fatto l'edizione
critica (e non il diritto dell'autore dell'opera, entrata
già in pubblico dominio). Se le grandi iniziative
editoriali (Rossini, Bach, Verdi, Schubert, ...) sono
facilmente riconoscibili - e per diversi di questi volumi i
vent'anni sono già scaduti) -- non è invece
facile districarsi con le edizioni di autori minori e/o di
piccole case editrici che si dicono scientifiche ma che
possono non esser in realtà protette.
La 'patente'
di edizione critica o scientifica è rilasciata dalla
SIAE al momento del deposito dell'edizione. Ho notizie di
revisori che hanno depositato contemporaneamente più
opere, redatte con gli stessi criteri: due sono state
considerate edizioni protette, due no, con lo sconcerto di
chi le stava presentando.
In assenza
di elenchi pubblici della SIAE da cui risulti chiaramente se
una determinata revisione è protetta, mi pare che la
legge sia quasi inapplicabile, a meno di non essere
più realisti del re, con il rischio di escludere
dalla riproduzione e dal prestito edizioni non protette
dalla SIAE.
5.
"Come
sapere in tempo reale se possiamo legalmente fare la
fotocopia di musica a stampa che ci viene
richiesta?"
Lo dovremmo
infatti sapere prima, e non all'ultimo minuto. I servizi di
prestito e di riproduzione non costituirebbero un problema
se lo stato legale del documento fosse definito all'atto
della catalogazione (come si fa per i CD) e il dato fosse
inserito nel relativo campo gestionale del sistema
catalografico utilizzato dalla biblioteca, costituendo una
banca dati di informazioni condivisibili (almeno a livello
di Polo SBN, e magari anche oltre).
Un progetto
simile, promosso dalle associazioni bibliotecarie a livello
nazionale in accordo con la SIAE (magari!), potrebbe portare
- con il tempo necessario - a risultati concreti per
risolvere il problema, sottraendolo
all'estemporaneità di faticose decisioni
quotidiane.
6.
Quanto al
fatto che esista un diritto dell'editore posto in relazione
alla data di acquisto dei diritti, che possa avere l'effetto
di estendere i diritti stessi oltre i 70 anni dalla morte
dell'autore, è cosa spesso sentita ma priva, almeno
per quanto ne so io, di alcun riferimento legale.
Da diverso
tempo indago per trovare la fonte legale del diritto
accampato dagli editori di vedere protette le ristampe
recenti di autori morti da più di 70 anni e prive di
qualsiasi intervento autoriale rispetto alla ristampa
precedente (escludendo che un cambio di copertina o di
larghezza della pagina possa dar luogo ad un 'diritto' da
proteggere).
L'unico
riferimento legale che mi è stato citato -
intervistando editori musicali italiani ed esperti in
diritto d'autore - è la legge sulla contraffazione
che impedisce ad un editore di riprodurre la stessa
impostazione grafica della pagina di musica di un'edizione
esistente.
Estendere
una legge commerciale a interpretazione del diritto d'autore
per impedire la riproduzione privata a fini di studio, mi
pare sia sinceramente poco sostenibile.
Come poco
sostenibile ho trovato l'affermazione di un editore musicale
che ritiene essere il diritto dell'editore prevalente sul
diritto allo studio previsto dall'art. 70 della legge sul
diritto d'autore, alla luce del quale dovrebbero essere,
invece, letti gli articoli 68 e 69 della legge.
Grazie per
l'attenzione
Federica
Riva
Presidente IAML-Italia 2009-2012;
ex Chair Copyright Comittee IAML, ex IAML
Vice-President
Mauro
Amato <mauro.amato@tin.it>
18 settembre 2010
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Un altro
mattoncino che posso aggiungere grazie alla segnalazione di
Maria Bonaria Loi delle FAQ
sul sito
della SIAE
"Domanda
n. 51
Per determinare i termini di protezione dell'opera,
bisogna far riferimento all'autore o alla data di
pubblicazione del volume?
La tutela è garantita all'opera (e non
all'edizione libraria) e il calcolo dei termini di
protezione si effettua in base alla vita
dell'autore."
Mauro
Amato
Biblioteca del Conservatorio "San Pietro a Majella" di
Napoli
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