Statuto

IAML ITALIA. 

STATUTO approvato dalla assemblea dei soci del 25 novembre 2023


 

 

Articolo 1

Denominazione

 

È costituita, ai sensi dell’art. 36 e sgg. del codice civile, l’Associazione di Promozione Sociale denominata «IAML Italia – Associazione Italiana Biblioteche, Archivi e Centri di documentazione Musicali APS», la    quale si richiama e si uniforma alle disposizioni della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche. Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di associazioni senza finalità di lucro.

È espressamente previsto che soltanto dopo l’iscrizione del presente Statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l’Associazione potrà aggiungere alla propria denominazione anche l’acronimo APS. L’Associazione prosegue l’attività dell’«Associazione Italiana Biblioteche, Archivi e Centri di Documentazione musicali – IAML Italia» fondata nel 1994 come gruppo italiano della «International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML), in seno alla quale rappresenta l’Italia per il tramite del Presidente o di associati da questo delegati.

L’Associazione ha durata illimitata. 

L’Associazione è apartitica e aconfessionale. Essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione.

Essa è retta dal principio di democraticità e di parità di trattamento tra gli associati.

Articolo 2

Sede

 

L’Associazione ha sede legale in Parma, Viale Mentana 150. L’eventuale trasferimento della sede legale non costituisce modifica statutaria e la relativa delibera è assunta dall’assemblea. Il Consiglio Direttivo può istituire ed eventualmente sopprimere sedi operative o unità gestionali locali di carattere permanente o temporaneo.

 

Articolo 3

Obiettivi

 

L’Associazione persegue, senza fini di lucro finalità civiche, solidaristiche e di     utilità sociale, attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo Settore.

L’Associazione ha per oggetto l’esercizio, in via principale, dell’attività di interesse generale di cui al comma 1 dell’art. 5 del D. lgs. 117/2017, lettere a, d, f, g, h, i:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

f) formazione universitaria e post-universitaria;

g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

 

Per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, l’Associazione potrà promuovere qualsiasi forma di attività finalizzata allo studio, conservazione, valorizzazione del patrimonio bibliografico, archivistico, multimediale musicale e di tematiche a esso correlate, nonché potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

1)      promuovere la partecipazione italiana alle attività della IAML  internazionale;

2)     incoraggiare e promuovere le attività di ricerca di Biblioteche, Archivi e Centri di documentazione musicale a livello nazionale e internazionale, anche sostenendo la cooperazione tra Istituzioni, studiosi e operatori del settore;

3)     favorire la realizzazione di progetti e ricerche nell’àmbito bibliografico e biblioteconomico musicale, sostenendo in particolare la circolazione e la condivisione delle informazioni e delle risorse bibliografico-musicali;

4)     condividere le buone pratiche per la tutela, gestione, fruizione e valorizzazione dei patrimoni musicali di tutte le epoche, anche attraverso le tecnologie informatiche e digitali;

5)     promuovere la   formazione    l’aggiornamento   degli   operatori   di biblioteche e archivi musicali;

6)     favorire la partecipazione al dibattito scientifico sugli standard catalografici e gestionali delle risorse musicali;

7)     cooperare con enti, istituzioni, associazioni attivi nel campo della musica e della musicologia, della bibliografia, della biblioteconomia, dell’archivistica e della documentazione;

8)     favorire e stimolare lo scambio tra i propri membri tramite l’organizzazione di commissioni e gruppi di lavoro;

9)     promuovere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, anche in forma organizzata e continuativa;

10)  esercitare ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale sopra individuate.

 

Per il perseguimento dello scopo associativo, l’Associazione potrà, inoltre, porre in essere anche attività diverse da quelle di cui all’art. 5 del D. lgs. 117/2017, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Pertanto, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all’art. 6 del D. lgs. 117/2017, l’Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività volontarie, prestate in forma libera e gratuita, degli associati. In caso di particolare necessità l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati.

 

Articolo 4

Associati

 

L’Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche, giuridiche, gli enti e le associazioni che dichiarino di condividere e di accettare le finalità perseguite e le attività svolte dall’Associazione.

Sono previste le seguenti categorie di Associati: individuali, istituzioni, onorari.

L’iscrizione onoraria può essere assegnata dall’Assemblea generale a persone che abbiano reso particolari servigi all’Associazione o per meriti o chiara fama nell’ambito bibliografico e/o biblioteconomico.

Tutti gli associati sono soci ipso facto della IAML internazionale, condividendo diritti e doveri di entrambe le Associazioni.

L’ammissione ad associato è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo: la deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel registro degli associati.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve motivare la decisione entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Questi hanno ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto per chiedere che sull’istanza di rigetto si pronunci l’assemblea in occasione della prima convocazione utile.

La qualità di associato si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L’esclusione degli associati è deliberata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Prima di       procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto all’associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica, tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

 

 

Articolo 5

Quote associative

 

Il Consiglio direttivo determina l’ammontare delle quote di iscrizione che includono gli importi dovuti alla IAML International.

Per partecipare e avere diritto di voto in assemblea gli associati devono essere in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno in corso.

Ogni associato può richiedere la cancellazione della sua iscrizione; ogni residuo della tassa di iscrizione sarà utilizzato per perseguire gli obiettivi dell’Associazione.

 

Articolo 6

Diritti e doveri degli associati

 

Tutti gli associati hanno il dovere di:

1)      osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

2)     mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;

3)     versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

Tutti gli associati hanno diritto a:

1)      partecipare attivamente alla vita dell’Associazione;

2)     partecipare all’Assemblea con diritto di voto;

3)     prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione con possibilità di ottenerne copia.

Gli associati maggiorenni hanno inoltre diritto ad accedere alle cariche associative.

 

Articolo 7

Organi dell’Associazione

 

Gli organi dell’Associazione sono:

         L’organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);

         L’Assemblea degli associati;

         Il Presidente;

         L’organo di controllo, ove previsto dall’art. 30 del D. lgs. 117/2017;

         L’organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo Settore.

 

L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

L’Associazione tiene i libri sociali obbligatori per legge.

 

Articolo 8

Assemblea

 

L’Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l’organo primario dell’Associazione.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non potrà ricevere più di due deleghe.

È possibile per decisione del Consiglio Direttivo in sede di convocazione, l’intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto in via elettronica, purché siano adottate modalità che rendano possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Le convocazioni dell’Assemblea sono effettuate mediante avviso, anche in forma elettronica, da recapitarsi agli associati almeno dieci giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima convocazione e della eventuale seconda convocazione.

I verbali vengono redatti e firmati dal Segretario e controfirmati dal Presidente.

 

Articolo 9

Assemblea dei soci: competenze e quorum

 

L’assemblea indirizza tutta la vita dell’Associazione e, in particolare,  ha diritto di prendere le principali decisioni secondo lo Statuto. Nelle sue riunioni discute le relazioni del Consiglio Direttivo e si confronta sulle linee di indirizzo, sul lavoro corrente e sui problemi dell’Associazione.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice- Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.

È compito dell’Assemblea:

1.             approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

2.            approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

3.            approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;

4.            determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

5.            eleggere e revocare il Presidente dell’Associazione;

6.            eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo Settore;

7.             eleggere e revocare l’organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo  Settore;

8.            decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;

9.            approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;

10.        deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;

11.          deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;

12.         deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

13.         deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;

14.         deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

 

L’Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, entro il 31 (trentuno) del mese di maggio, e ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

L’Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con   la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.

Le delibere in ordine alle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, allo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, sono assunte dall’Assemblea convocata in via straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, e approvate con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli associati presenti.

 

Articolo 10

Consiglio Direttivo

 

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 7, eletti dall’Assemblea degli associati fra gli associati medesimi che abbiano compiuto la maggiore età.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni fino alla approvazione del bilancio e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio deve nominare altri associati che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l’eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal    Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto tra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno 3 (tre) consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. A parità di numero di voti, il voto del Presidente vale doppio.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicazione, inviata anche in forma elettronica, da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. I tempi di convocazione potranno essere ridotti in caso di necessità e urgenza.

Le sedute del Consiglio Direttivo possono tenersi anche in modalità telematica a distanza, purché tutti i membri abbiano le stesse opportunità di intervento e votazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell’Associazione.

Il Vice-Presidente svolge le funzioni per le quali è delegato dal Presidente.

Il Segretario redige e conserva i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; cura la comunicazione con gli associati secondo le indicazioni del Presidente e le delibere del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere amministra tutti i beni patrimoniali dell’Associazione. Riferisce all’Assemblea degli associati il bilancio annuale di tutte le entrate e le uscite ai fini dell’approvazione da parte dell’Assemblea stessa.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, e in particolare ha il compito di:

a)     redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

b)    redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

c)     redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

d)    nominare il Vice-Presidente e il Segretario dell’Associazione;

e)    decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;

f)      redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

g)     decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;

h)    deliberare la convocazione dell’Assemblea;

i)      decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

j)      ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;

k)     curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;

l)       deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

m)  adottare ogni altro provvedimento che sia a esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

n)    adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione;

o)    prendere le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell’Associazione;

p)    prendere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;

q)    prendere le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e al coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;

r)      deliberare sull’ammissione di nuovi soci;

s)     assumere ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

 

2.  Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

3.  Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

 

Articolo 11

Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l’Assemblea dei Soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza le sue funzioni spettano al Vice- Presidente o, in assenza di entrambi, al membro del Consiglio più anziano d’età.

Il Presidente cura le deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione successiva che il Presidente dovrà contestualmente convocare. Il Presidente rappresenta l’Associazione nei rapporti con gli organi della  IAML-International. In tale funzione può farsi sostituire da un altro membro del Consiglio Direttivo, o nel caso di impossibilità, da un altro membro dell’Associazione.

La carica di Presidente può essere ricoperta per due mandati consecutivi.

 

Articolo 12

Commissioni e Gruppi di lavoro

Per favorire il lavoro dell’Associazione il Consiglio direttivo può nominare, su deliberazione dell’Assemblea dei soci, commissioni e gruppi di lavoro permanenti o temporanei. Il Consiglio direttivo esamina periodicamente il lavoro dei gruppi e ha il diritto di proporre all’Assemblea il loro scioglimento.

Commissioni e gruppi di lavoro sono costituiti da associati che lavorano per             rendere possibili scambi di informazioni, di competenze, condivisione di buone pratiche, nonché discussioni di questioni generali e/o specifiche relative alla professione; si incaricano di tenere rapporti con il Consiglio Direttivo e nominano un referente.

Il Consiglio Direttivo si riserva di sciogliere un gruppo di lavoro o una commissione quando il loro compito è esaurito o quando sono inattivi per più di due anni.

Commissioni e gruppi di lavoro possono avvalersi di consulenti esterni individuati in via temporanea dal Consiglio Direttivo.

 

Articolo 13

Patrimonio e risorse economiche

 

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività attraverso:

1)      quote associative o di partecipazione alle attività organizzate;

2)     contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali;

3)     contributi, erogazioni, donazioni, sponsorizzazioni e lasciti testamentari;

4)     entrate patrimoniali da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo;

5)     entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli Associati o a terzi o da iniziative promozionali;

6)     beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo;

7)     entrate derivanti da raccolte di fondi effettuate in conformità della legge e dei regolamenti;

8)    entrate per attività marginali o quant’altro concorra a incrementare l’attivo sociale;

9)     eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea che ne determina l’ammontare a carico degli Associati.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L’anno sociale, l’esercizio finanziario e quello fiscale coincidono con l’anno solare (01/01-31/12).

 

Articolo 14

Esercizio sociale e Bilancio

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. La bozza del Bilancio verrà predisposta dall’organo amministrativo entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e    approvata dall’Assemblea degli associati entro il 31 maggio. Il bilancio sarà redatto a norma di legge, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’Associazione, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Al ricorrere delle condizioni di legge e regolamento, il bilancio può essere redatto in forma di rendiconto di cassa.

 

Articolo 15

Modifiche allo Statuto

 

Eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere proposte dal Presidente o da almeno due terzi del Consiglio Direttivo, o da almeno un decimo degli Associati aventi diritto di voto. Il Presidente convocherà una Assemblea degli associati specifica per l’approvazione delle modifiche apportate.

 

Articolo 16

Relazioni con altre organizzazioni

 

Per interessi comuni l’Associazione può diventare membro, stabilire collegamenti o realizzare progetti di cooperazione con altre organizzazioni che perseguono scopi analoghi, in particolare nel campo della biblioteconomia, della bibliografia, dell’archivistica, della documentazione, della musica e della musicologia.

 

Articolo 17

Organo di controllo

 

1.Nei casi in cui la legge imponga la nomina dell’organo di controllo, questo può essere costituito in composizione collegiale da due persone.

I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge; nel caso di composizione collegiale del predetto organo di controllo, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei due componenti.

All’organo di controllo sono attribuiti i poteri e i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti.

L’organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell’art. 30 del D. lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

In caso di superamento dei limiti di legge per la nomina del revisore legale, l’organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito dai revisori legali iscritti nell’apposito registro.

È compito dell’organo di controllo:

a)     vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei              principi di corretta amministrazione;

b)     vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c)      esercitare il controllo contabile;

d)     esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;

e)     attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art.14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f)       partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

 

2.    Nei casi previsti dall’art.31, c.1, del Codice del Terzo Settore, l’organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3.       L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere a atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

Articolo 18

L’organo di revisione

 

L’organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell’organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

L’organo di revisione rimane in carica 3 anni e il suo componente è rieleggibile.

L’organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

L’organo di revisione redige verbale delle proprie riunioni, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell’organo di revisione decada dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.

Il componente dell’organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo e imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.

 

Articolo 19

Dei volontari e dell’attività di volontariato

 

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione   e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

 

Articolo 20

Dei volontari e delle persone retribuite

 

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

 

Articolo 21

Libri sociali e registri

L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:

a)     il Registro degli associati;

b)    il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

c)     il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L’Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L’Associazione ha inoltre l’obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L’Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

 

Articolo 22

Scioglimento dell’Associazione

 

Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L’Assemblea provvede:

1.       alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

2.      alla delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla              legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo Settore.

 

Articolo 23

Norme finali

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

 

 

 

Approvato dalla Assemblea dei Soci del 25 novembre 2023

ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE BIBLIOTECHE, ARCHIVI
E CENTRI DI DOCUMENTAZIONE MUSICALI
IAML Italia
Statuto

 

Articolo 1
Nome e sede

L'”Associazione Italiana Biblioteche, Archivi e Centri di documentazione Musicali – IAML Italia”, è un’associazione culturale senza fini di lucro (Art. 36 e segg. C.C.), in seguito detta Associazione.

L’Associazione è il gruppo italiano della Intemational Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML).

L’Associazione ha sede legale in Milano. La sede potrà essere trasferita altrove con delibera del Consiglio direttivo.

 

 



Articolo 2
Obiettivi

 

L’Associazione si propone, in collaborazione con le organizzazioni nazionali che hanno gli stessi obiettivi, di realizzare i seguenti scopi:

1. Garantire la partecipazione italiana alle attività della IAML.

2. Incoraggiare e promuovere le attività di ricerca di Biblioteche, Archivi e Centri di documentazione interessati alla musica e ai materiali musicali, ed operare per diffondere la conoscenza dell’importanza culturale di tali istituzioni a livello locale, regionale e nazionale.

3. Stimolare la cooperazione tra istituzioni e individui che lavorano nel campo e promuovere la pubblicazione dei loro lavori,

4. Favorire la realizzazione di progetti e di ricerche sulla bibliografia musicale, sulla documentazione musicale e sulla biblioteconomia e la scienza dell’informazione musicale a livello nazionale.

5. Promuovere la disponibilità di tutte le pubblicazioni e i documenti relativi alla musica, incoraggiare lo scambio e il prestito nazionale e internazionale,

6. Incoraggiare e sostenere lo sviluppo di standard in tutte le aree di cui l’Associazione si occupa

7. Operare per garantire una buona istruzione professionale e un aggiornamento adeguato degli operatori.

8. Favorire il controllo bibliografico di materiali musicali di ogni genere,

9. Incoraggiare la protezione e la salvaguardia dei documenti musicali di tutte le epoche,

10. Cooperare con altre organizzazioni nel campo della musica, della musicologia, della biblioteconomia, della bibliografia. dell’archivistica e della documentazione.

11. Organizzare incontri dei propri membri per scambi di esperienze,

12. Pubblicare un bollettino che si occupi di tutte le materie di interesse professionale.

 

 



Articolo 3
Soci

 

L’Associazione consiste di soci istituzioni, soci individuali e soci onorari.

1. Soci istituzioni possono essere biblioteche. fonoteche, archivi, centri di documentazione musicale e altre istituzioni. Ogni istituzione designa un suo rappresentante ufficiale,

2. Soci individuali possono essere tutte le persone che vogliono realizzare gli scopi dell’Associazione.

3. L’iscrizione onoraria può essere assegnata dall’Assemblea generale a persone che abbiano reso particolari servigi all’Associazione.

4. Ogni socio individuale o rappresentante di un’istituzione può rivestire una funzione nell’Associazione,

5. L’iscrizione diventa operativa con il versamento della quota sociale.

6. Tutti i membri dell’Associazione sono soci ipso facto della IAML, hanno diritto di voto in entrambe le associazioni e ricevono le pubblicazioni di entrambe le associazioni.

 

 



Articolo 4
Quote di iscrizione

 

Il Consiglio direttivo determina l’ammontare delle quote d’iscrizione che includono gli importi dovuti alla IAML.

Le quote vanno versate entro il 1. marzo di ogni anno; la qualità di socio si perde automaticamente se la quota non è versata entro il 1. Aprile, e viene riacquisita con il pagamento della quota.

Per aver diritto di voto e ricevere le pubblicazioni i soci devono essere in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno in corso.

Ogni socio può richiedere la cancellazione della sua iscrizione; ogni residuo della tassa di iscrizione sarà utilizzato per perseguire gli obiettivi dell’Associazione.

 

 



Articolo 5
Organi dell’Associazione

 

Organi dell’Associazione sono l’Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo,

1. L’Assemblea dei soci
1.1. L’Assemblea dei soci consiste di tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale. Viene convocata dal Consiglio direttivo almeno ogni anno. Ha il diritto di prendere le principali decisioni secondo lo statuto. Nelle sue riunioni riceve le relazioni del Consiglio direttivo e discute i piani, il lavoro corrente e i problemi dell’Associazione. Vota il bilancio. L’Assemblea dei soci ha il diritto di dare pareri su tutti gli aspetti del lavoro dell’Associazione agli organi corrispondenti.
1.2. Nelle votazioni i soci hanno diritto ad 1m voto ciascuno. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei votanti, a meno che non sia richiesta secondo gli Art. 8 e 121a maggioranza dei due terzi.
1.3. La data, il luogo e l’ordine del giorno di un’Assemblea dei soci vengono fissati dal Consiglio direttivo e comunicati ai soci per iscritto.
1.4. L’Assemblea dei soci elegge il suo presidente.
1.5. Assemblee straordinarie dei soci possono essere convocate dal Consiglio direttivo su richiesta di due terzi dei soci.
1.6. Di ogni Assemblea dei soci si devono redigere verbali da mettere a disposizione di tutti i soci. Il Consiglio direttivo trasmette i verbali alla segreteria generale della IAML (internazionale).
1.7. 1 soci possono farsi rappresentare da altri soci mediante delega; ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.
1.8. A norma dell’Art, 21 C.C., l’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

I verbali vengono redatti e firmati dal Segretario e controfirmati dal Presidente,

2. Il Consiglio direttivo
2.1. Il Consiglio direttivo rappresenta l’Associazione legalmente e di fronte a terzi ogni volta con la firma congiunta di almeno due suoi membri.
Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere. Il Consiglio direttivo sbriga gli affari correnti.
Il Presidente può farsi sostituire nelle funzioni dal Vicepresidente o da un altro membro del Consiglio direttivo.
2.2. Il Consiglio direttivo viene eletto ogni tre anni dall’Assemblea dei soci. Rimane in carica dalla fine dell’Assemblea che lo ha eletto fino alla fine della successiva Assemblea elettorale. I membri del Consiglio direttivo, ad eccezione del Tesoriere, possono essere rieletti solo una volta consecutivamente, e possono essere eletti ancora solo dopo un intervallo minimo di tre anni. Il Tesoriere può essere rieletto.
2.3. Il Presidente rappresenta l’Associazione come delegato ufficiale nel Council della IAML. Può farsi sostituire da un altro membro del Consiglio direttivo, o, in caso di impossibilità, da un altro membro dell’Associazione.
2.4. Il Vicepresidente svolge le funzioni per le quali è delegato dal Presidente.
2.5. Il Segretario guida l’amministrazione e sbriga la corrispondenza.
2.6. Il Tesoriere amministra tutti i beni patrimoniali dell’Associazione. Riferisce all’Assemblea dei soci il bilancio annuale di tutte le entrate e le uscite.
2.7 Tutte le uscite devono essere approvate dal Presidente, che può delegare a questa funzione il Vicepresidente.
2.8. Il Consiglio direttivo comunica a ogni Assemblea dei soci e a richiesta anche al Council della IAML un resoconto dei lavori e un rendiconto finanziario.
2.9. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni volta che è interesse dell’Associazione, e comunque almeno una volta all’anno.
2.10. Le votazioni del Consiglio direttivo si svolgono a maggioranza semplice dei membri del Consiglio direttivo. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

 



Articolo 6
Branche professionali, Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati

 

Per favorire il lavoro dell’Associazione il Consiglio direttivo può nominare, su deliberazione dell’Assemblea dei soci, dei gruppi permanenti o temporanei, come sotto indicati. Il Consiglio direttivo esamina periodicamente il lavoro dei gruppi e ha il diritto di proporre all’Assemblea dei soci il loro scioglimento.

1. Branche professionali
Le Branche professionali riuniscono soci che lavorano in campi o tipi di istituzioni analoghi, per rendere possibile scambi di informazioni e discussioni di questioni generali. Di regola si riuniscono durante le Assemblee annuali come tribune aperte. Ogni Branca professionale nomina un relatore, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

2. Commissioni
Le commissioni si interessano di speciali argomenti di lavoro, come bibliografia, catalogazione, servizi e formazione. Di regola si riuniscono durante le Assemblee annuali come tribune aperte. Possono, se necessario, organizzare sedute comuni. Possono proporre la creazione di gruppi di lavoro per trattare speciali argomenti, Ogni Commissione nomina un relatore, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Gruppi di lavoro
I gruppi di lavoro possono essere creati per trattare argomenti particolari, Sono responsabili della preparazione di relazioni, risoluzioni e pubblicazioni dell’Associazione sulla base di proposte delle Commissioni, delle Branche professionali o del Consiglio direttivo. I Gruppi di lavoro vengono sciolti quando il loro compito è esaurito o quando sono inattivi per più di due anni. I relatori dei gruppi di lavoro vengono eletti dal Consiglio direttivo su proposta delle Branche professionali o delle Commissioni per la durata del progetto.

4. Comitati.
4.1. Il Consiglio direttivo può nominare dei Comitati, per svolgere particolari funzioni operative. Ai Comitati possono partecipare anche persone esterne all’Associazione. I presidenti dei Comitati sono designati dal Consiglio direttivo. Le Branche professionali hanno il diritto di proporre al Consiglio direttivo i loro rappresentanti nei Comitati.
4.2. 1 Comitati devono sottoporre al Consiglio direttivo tutte le decisioni importanti e devono consultare i rappresentanti delle Branche professionali per tutte le questioni di loro competenza.

 

 



Articolo 7
Finanze

 

L’anno finanziario dell’Associazione corrisponde all’anno solare.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

1. Quote
2. Sovvenzioni pubbliche e private (sponsorizzazioni)
3. Donazioni, lasciti, eredità

La ripartizione delle quote della IAML tra l’organizzazione internazionale e l’Associazione viene fissata secondo lo statuto della IAML dai suoi organi. Gli altri mezzi rimangono presso l’Associazione per il conseguimento dei suoi obiettivi.

La revisione dei conti è affidata a due soci nominati dall’Assemblea dei soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L’Associazione IAML-Italia può assumere affidamenti (concessioni di fido, prestiti), previa deliberazione del Consiglio direttivo, solo per attività di straordinaria rilevanza e in presenza di garantito rientro della somma richiesta.

 

 



Articolo 8
Modifiche allo Statuto

 

Lo statuto dell’Associazione può essere modificato solo da un’Assemblea ordinaria dei soci. Proposte di emendamenti devono essere presentate al Segretario almeno sei mesi prima della riunione della successiva Assemblea dei soci. Il Segretario deve comunicare ai soci le proposte di modifica almeno tre mesi prima della riunione. Tutte le proposte di modifica devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. Le proposte di modifica che non sono state approvate dal Consiglio direttivo devono essere approvate dall’Assemblea dei soci con una maggioranza dei due terzi dei presenti.

 

 



Articolo 9
Relazioni con altre organizzazioni

 

Per interessi comuni l’Associazione può diventare membro, stabilire collegamenti o fare progetti di cooperazione con altre organizzazioni che perseguono scopi analoghi, in particolare nel campo della biblioteconomia, della bibliografia, dell’archivistica, della documentazione, della musica e della musicologia.

 

 



Articolo 10
Regolamento interno

 

L’attuazione di questo Statuto e la gestione dell’Associazione possono essere stabilite dal Consiglio direttivo con un regolamento interno.

 

 



Articolo 11
Pubblicazioni

 

Il bollettino e ogni altro periodico pubblicato dall’Associazione sono inviati regolarmente a tutti i soci, gratuitamente. I redattori delle pubblicazioni sono nominati dal Consiglio direttivo per un periodo determinato. Per le altre pubblicazioni dell’Associazione è necessaria l’approvazione del Consiglio direttivo.

 

 



Articolo 12
Scioglimento

 

1. Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire solo con il voto a maggioranza di due terzi dell’assemblea generale straordinaria convocata a questo scopo. I soci restano soci della IAML internazionale.

2. L’Assemblea dei soci nomina uno o più liquidatori e delibera la devoluzione del patrimonio.

 

 



Articolo 13
Rapporti con la IAML

 

Il presente statuto si adegua agli statuti correnti della IAML come organizzazione internazionale e ne recepisce ogni modifica.

 

 



Articolo 14
Norme finali

 

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge previste dagli Articoli dal n. 36 al n. 42 del Codice Civile.

 

 

 


© IAML Italia 2009.
Prima pubblicazione novembre 2000.
Modifiche: maggio 2009.
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