INTERNATIONAL ASSOCIATION OF
MUSIC LIBRARIES, ARCHIVES AND
DOCUMENTATION CENTRES (IAML)

 

IAMLItalia

 

7. Convegno annuale

 Napoli, 20-21 ottobre 2000

Conservatorio di musica S. Pietro aMajella
Via S. Pietro a Majella 35,
Napoli


 Relazioni


CarmelaBongiovanni
 

  • Copyright e diritto allo studio musicale
     
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    In questo mio intervento cercherò di fare il punto sullalegge 633/1941 (e successive modifiche legislative) relativa alcopyright, e in particolare sull'incidenza nell'ambito musicale,esponendo prima i fatti punteggiati da qualche quesito, quindiaggiungendo un commento personale sulle conseguenze.

    1) I FATTI

    La legge 18 agosto 2000 n. 248, pubblicata sulla G.U. del 4settembre 2000, serie generale n. 206 costituisce una modifica di unaprecedente legge 22 aprile 1941, n. 633, intitolata<<Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessial suo esercizio>>. Questa legge è in realtà unginepraio, ed è possibile che di fatto finisca perinterrompere del tutto la fotoriproduzione delle opere in commercio,almeno nelle biblioteche musicali più piccole.

    Vediamo nel dettaglio le modifiche di questa legge n. 248 sullaprecedente legge del 1941 (già varie volte modificata).L'articolo 2 comma 1 ribadisce la libertà di fotocopiatura peri servizi della biblioteca (primo quesito: questa norma potrebbeessere interpretata nel caso dei Conservatori come una eventualeestensione della possibilità di fotocopiare in piùesemplari partiture e parti musicali per necessità interneall'istituto, ad esempio per le classi di musica d'insieme?. Solo unaccordo con i rappresentanti degli autori ed editori potrebberenderlo possibile).

    Il comma 2 dell'articolo 2 entra nel merito della fotocopiaturaper uso personale: solo il 15% di volumi o periodici in commerciopuò essere fotocopiato ma pagando il diritto d'autore perciascuna fotocopia (e la legge precisa che <<salvo diversoaccordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate,tale compenso non può essere inferiore per ciascuna paginariprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTATper i libri>>). Da ciò si deduce che il prezzo dellefotocopie aumenterà di una percentuale notevole (perchéi commercianti dovranno tutelarsi contro il calo delle fotocopiaturee così pure le biblioteche che dovranno corrispondere unacifra forfettaria annuale alla SIAE). Inoltre, il prezzo ISTAT di unapagina di musica pubblicata è assai superiore a quello diun volume qualsiasi; gli oneri aggiuntivi ricadranno come ovvio sullebiblioteche dei Conservatori, e quindi sui loro utenti.

    Inoltre, la legge precisa che la corresponsione del compenso vaeffettuata anche per le opere rare fuori commercio, fotocopiabiliintegralmente (determinare se un'edizione musicale a stampa sia omeno fuori commercio non è sempre facile, in quanto la musicanon ha un catalogo complessivo delle edizioni in commercio come nelcaso dei libri a stampa). Per ora tuttavia, siamo in attesa dellastipulazione degli accordi tra SIAE e le associazioni interessate(quindi anche AIB; ma nel nostro caso dovremo attendere probabilmentegli accordi tra SIAE e MURST); le restrizioni e le sanzioni di cuisopra (a quanto pare, ma questo punto non è chiaro: cfr.comunicazione di Gianni Lazzari) avranno effetto - come recita lalegge - <<dalla data della stipulazione dei detti accordi[vale a dire accordi tra SIAE e associazioni dicategoria] ovvero dalla data di entrata in vigore del decretodel Presidente del Consiglio dei ministri>> (<<sentite leparti interessate>>).

    Quindi - al momento - siamo nel limbo, o meglio, in attesa diquesti accordi. Nel frattempo, tuttavia, a scanso di equivoci,tutto (o quasi) è fermo (vale a dire la fotocopiatura delleopere all'interno degli istituti; ma secondo Lazzari attualmente, inattesa di accordi con la SIAE, <<è vigente lanormativa precedente>>). Lazzari ha pubblicato un articolodi commento alla legge sul diritto d'autore nell'ultimo numero diAIB-Notizie (N. 8, settembre 2000) dove riassume con molta chiarezzale vicende che hanno interessato l'iter parlamentare della legge e faamari commenti sulle conseguenze per il diritto alla libertàdello studio e della circolazione della cultura.

    Gli incontri tra SIAE e Associazioni di categoria - come risultada un comunicato pubblicato in AIB-WEB del 25 settembre scorso - sonoiniziati il 20 settembre (un mese fa esatto). In questo comunicato siannuncia che <<l'esito degli incontri infine potrebbe esserepresentato a Roma, nell'ambito di BIBLIOCOM di fineottobre>>.

    Ma chi ha avviato trattative nello specifico per le dimenticatebiblioteche musicali dei Conservatori (le più penalizzatedalla presente legge 633-248)? Chi tutela gli interessi del nostrolavoro e dei nostri utenti? Sarebbe, credo, assolutamenteindispensabile formulare una memoria scritta da inviare al Ministero(a quanto risulta sono previste trattative tra SIAE e MURST,trattative che ci riguarderanno da vicino).

    Questa legge non è nata per caso: essa è laconseguenza della direttiva del Parlamento europeosull'armonizzazione del copyright nei Paesi della Comunità;già in sede europea lo scorso anno era stata espressapreoccupazione per il difficile equilibrio da raggiungersi tradiritto allo studio e alla libera circolazione della cultura eproblemi di copyright. A quanto pare uno dei due diritti, quellopiù forte finanziariamente sembra aver prevalso sull'altro.Posso aggiungere che a quanto si evince da un articolo di commento diAnna Maria Mandillo apparso su AIB Notizie 5/99, p. 9, l'articolo 5della <<Direttiva del Parlamento europeo sull'armonizzazionedel copyright>> <<esclude la possibilità diriprodurre [su carta] opere musicali>>. Questacitazione è fatta per puntualizzare - se ancora ce ne fossebisogno - che il giro di vite legislativo sulle fotoriproduzioni (ein particolare su quelle musicali) è europeo e non soltantoitaliano .

     

     Veniamo al secondo punto che ci interessadirettamente.

    In nota alla legge n. 248 sono pubblicati ampi stralci dalla leggedel 1941; tra questi viene trascritto (p. 33 della G.U.) l'articolo69 della legge 633 (modificato già nel 1994) con le attualimodifiche dovute alla legge 248. Al comma 1 è ribadito illibero prestito dei volumi (anzi : <<esemplari a stampa delleopere>>, come recita la legge) delle biblioteche e discoteche(!) dello Stato, non gravati da diritti d'autore<<eccettuati gli spartiti e partiture musicali>>.Purtroppo la legge n. 633/1941 è una vecchia conoscenza per ibibliotecari musicali: la modifica all'articolo 69 è dovutainfatti al decreto legislativo n. 685 (G.U. del 16 dicembre 1994) contitolo: <<Attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente ildiritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessial diritto d'autore in materia di proprietàintellettuale>>. Più avanti lo stesso decretolegislativo pone seri limiti anche al diritto di prestito gratuito difonogrammi. Dal 1994 quindi, il divieto formale di prestare musicagrava sul lavoro del bibliotecario musicale, ed ora è ribaditodalla legge sul copyright che interviene modificandola per l'ennesimavolta sulla eterna legge 633/1941. Questa volta tuttavia questodivieto di prestito sembra essere addirittura inasprito dalla severaregolamentazione delle fotoriproduzioni (e dal dettaglio delleresponsabilità civili che gravano sui responsabili dellebiblioteche), regolamentazione che temo porteràall'impossibilità di gestione del servizio di fotocopiatura daparte di molte biblioteche (come già rilevato dall'AIB).

    Questo vuol forse dire che in futuro, per poter continuare aprestare musica, dovremo anche noi accordarci con la SIAE per l'inviodi un compenso forfettario annuale per il pagamento dei diritti diautore? La soluzione purtroppo - vista la legge - non sembra oggiapparire così improponibile.

    Riassumendo, ecco i punti nodali della legge che ciriguardano:

    1) severa regolamentazione della fotocopiatura delle opere diqualsiasi genere;
    2) riscossione del diritto d'autore per ogni fotocopia (cifraforfettaria da versarsi annualmente alla SIAE; norma attualmente - aquanto risulta dalla stessa legge- non applicabile in assenza diaccordo SIAE-Associazioni di categoria);
    3) responsabilità della biblioteca nella regolamentazionedella fotocopiatura del materiale bibliografico appartenente allabiblioteca stessa;
    4) esclusione dal prestito all'esterno di spartiti e partituredi musica.

     Il prestito di musica inoltre (già non legale di persé, a quanto pare) comporta come ovvio da parte dellabiblioteca musicale l'impossibilità di garantire lalegalità in caso di fotoriproduzione del volume dellabiblioteca al di fuori di questa. Che fare?

    Rossella Caffo (AIB Notizie 3/98) aveva già espresso oltredue anni fa i timori di EBLIDA (l'osservatorio internazionale sullalegislazione comunitaria europea attinente alle biblioteche,attualmente impegnato in particolare sul fronte del copyright legatoa opere su supporto elettronico) per <<un futuro nel qualeniente potrà essere visto, letto, usato o copiato senzaautorizzazione e senza un pagamento addizionale>>. Sembra orache purtroppo questo futuro sia già arrivato, almeno percoloro che si occupano di musica. Non dovranno forse le bibliotechedei conservatori assumersi anche l'onere aggiuntivo di pagare dirittiSIAE per poter prestare la musica anche all'esterno dell'Istituto?Vogliamo solo sperare che debba trattarsi di una ipotesipessimistica.

    Questa legge che è stata definita a ragione <<unalegge negativa e penalizzante per il servizio pubblico>>è ancora più negativa per noi e per i nostri utenti. Diseguito cercherò di esaminare le possibili conseguenze per lebiblioteche musicali.

     

    2) COMMENTO SULL'APPLICABILITA' DELLA LEGGE

    In questi giorni mi sono spesso interrogata sul perché insede legislativa ad esempio un volume di Umberto Eco e una edizionemusicale di Luciano Berio (due autori viventi) abbiano una protezionediversa e un diverso trattamento. Per quale motivo io posso prenderein prestito gratuitamente per studio o lettura personale un volume diEco (senza ledere i diritti di copyright) e - secondo il dettatodella legge - non posso fare altrettanto con una partitura di Berio?È possibile forse che nella mente del legislatore unapartitura non possa considerarsi come un oggetto (un'operadell'ingegno) in sè compiuto (completo di significato esignificante), ma necessiti dell'attivazione dell'interprete - equindi del musicista ovvero professionista della musica - percompletarsi e divenire linguaggio a tutti gli effetti. In sostanza:per il legislatore non esiste una fruizione diretta privata,personale o di studio, della partitura musicale in parallelo conquella privata di un qualsiasi volume di un qualsiasi autore. Per lalegge l'interprete per essere tale a tutti gli effetti deve pagare idiritti di autore e quindi pagarsi anche le partiture. Questaspiegazione non convince e naturalmente nasce da un equivoco, quellocioè che la partitura musicale non sia un libro a tutti glieffetti.

    Il Conservatorio compra per i propri fini istituzionali la musicadella quale ha ragionevolmente diritto d'uso come un qualsiasiprivato acquirente ha diritto di usare ciò che compra. Dunque,la didattica del Conservatorio, vale a dire i prestiti destinati aidocenti per il perseguimento dei fini di istruzione musicaleall'interno dell'istituto, non sono in discussione. Tutti gli altriutenti, sia allievi interni che esterni, hanno il medesimotrattamento da parte della legge, a quanto pare senza distinzioni ealmeno in questo la legge è equa.

    Quindi, ciò che si vuole impedire soprattutto è ilprestito all'esterno dell'istituzione e per fini diversi daquelli previsti dalla didattica del Conservatorio, vale a diresoprattutto l'uso del materiale musicale preso in prestito gratuitoper fini esecutivi in sede pubblica (con o senza lucro); il divietodi prestito comunque colpisce qualsiasi attività musicale acominciare da quella di studio scolastico.

    Come tutelare il diritto allo studio musicale, nel rispetto di unalegge che di fatto - se applicata alla lettera - lo inibisceseriamente? Purtroppo io non ho ipotesi di soluzione, posso soloportare la mia esperienza come esempio.

    Difficilmente una biblioteca di un piccolo Conservatorio (con unamacchina fotocopiatrice self-service e quindi incustodita, posta -per esempio - all'esterno dei locali della biblioteca) potràgarantire la norma della fotocopiatura del 15% (una volta completatigli accordi tra SIAE e parti interessate); il rispetto della leggecomporta di necessità un controllo su tutto il materiale dafotocopiarsi, controllo praticamente impossibile in assenza dipersonale incaricato che vigili appositamente sulle macchine difotoriproduzione self-service. Da qui la sospensione attuale dellefotocopie di volumi della biblioteca (almeno del nostroConservatorio), nell'impossibilità di garantire il massimofotocopiabile per legge e in attesa di indicazioni più preciseda parte del ministero a seguito dell'accordo tra le partiinteressate e di un parere legale in merito.

    Purtroppo gli oneri che verranno addossati alle biblioteche deiConservatori (ma anche naturalmente molte altre bibliotechepubbliche) saranno tali da indurre se non la chiusura del servizio difotoriproduzione, un drastico ridimensionamento (si veda in propositol'appello accorato di Anna Maria Mandillo su AIB Notizie 2/1998, p.20 che già realisticamente prefigurava la situazione in cui citroviamo oggi purtroppo ad operare). Nessun accordo èintervenuto tra le parti prima del varo della legge (vani sono statii tentativi dell'AIB su questo punto) e ora appare davvero troppotardi per poter modificare l'ordine delle cose.

    Se la fotocopiatura non sarà possibile, resta il prestitodella musica come ultima risorsa utile (quello didattico nonsembrerebbe essere posto in discussione dalla legge, visto che ilConservatorio - come ho accennato - acquista per la propriaattività didattica interna, da parte dei propri funzionari,partiture e parti di musica); ora, io voglio credere che il prestitoper uso esclusivo di studio personale (in parallelo in sostanza conuna consultazione in biblioteca, ma a casa propria, sul propriostrumento) da parte di interni ed esterni al Conservatorio (inpresenza di una dichiarazione personale dell'utente scritta a nonfotocopiare e a non usare il materiale della Biblioteca per pubblicheesecuzioni) non possa comportare una infrazione alla legge sulcopyright (anzi, costituisce semmai un incentivo all'acquisto dipartiture!).

    Amare purtroppo sono le conclusioni su quanto appena esposto: senon si verrà ad un accordo comune (per esempio, a unprotocollo di intesa tra Conservatori-MURST-SIAE, che nel rispettodella legge sul diritto di autore garantisca almeno il fondamentalediritto allo studio sancito tra i principi fondamentali dellaCostituzione della Repubblica Italiana, attraverso il pagamento diuna cifra forfettaria annuale da parte del Conservatorio checomprenda anche il diritto a prestare la musica) la cultura musicaleitaliana già assai fievole, risentirà ancora piùnegativamente di questa ulteriore stretta alle risorse dello studioofferte dalle pubbliche strutture.

    Noi, temo, possiamo fare ben poco in tale stato di incertezza; iotuttavia propongo:

    1) stabilire un accordo comune su come regolarci perl'ottemperanza alla legge sul copyright;
    2) di inviare tale documento al Ministero chiedendo una presa diposizione o almeno di fornire chiarimenti in merito;
    3) chiedere che tale documento sia considerato come base per lastipulazione di accordi con la SIAE da parte del MURST per ilversamento una tariffa forfettaria annuale da pagarsi da parte deiConservatori (che per la musica temo sarà onerosissima, vistele premesse), sia per la fotocopiatura che per il prestito dellamusica (ovvero: per quei Conservatori che non potranno piùfotocopiare all'interno per le ragioni su esposte, con tale cifraforfettaria annuale di pagamento dei diritti di autore possano almenogarantirsi la concessione del prestito a terzi. Ovviamente, le tassedi iscrizione annuali da parte degli studenti dovranno esserecomprensive anche di un diritto di uso dei servizi della biblioteca,esattamente come avviene attualmente in tutte le Universitàitaliane).

    Personalmente non credo che a questo punto si giungerà aduna soluzione che arrivi ad armonizzare i due diritti contrapposti,vista la legge ormai entrata in vigore (o quasi: gli accordi sonoancora in corso). Ritengo che le biblioteche dei conservatori sarannodestinate a divenire quello che sono attualmente molte biblioteche diistituti universitari: mero supporto per l'attività didatticadei docenti, e centri di consultazione per tutti gli altri utenti(con conseguenze immaginabili per la musica che necessita distrumenti di fruizione particolari: il musicista non consulta; semmaiprova o legge sul proprio strumento).

    Non si può chiudere i prestiti se in futuro la leggeimpedirà alle biblioteche dei Conservatori di fatto dicontinuare a mantenere un efficiente servizio di fotoriproduzione. Edè in questo serio dilemma che oggi ci dibattiamo.

    E' uno scacco matto alla cultura musicale.