Legge 18 agosto 2000, n. 248
Nuove norme di tutela del diritto dautore
Richiesta di emendamento per
garantire la tutela del diritto allo studio e luso privato
della musica a stampa e osservazioni sullinapplicabilità
della norma del 15% al materiale musicale
Presentate da: Associazione
italiana delle biblioteche musicali (IAML-Italia)
Testo
dellemendamento:
Allarticolo 3
della legge n. 248/2000 comma 1 sono aggiunte le parole: "Alla
lettera a) del comma 1 dellarticolo 69 della legge 22 aprile
1941, n. 633 sono abrogate, in fine, le parole eccettuati gli
spartiti e le partiture musicali".
Finalità
dellemendamento: Abolizione
dellesclusione dal prestito degli spartiti e delle partiture
musicali.
Motivazioni:
- Spartiti e
partiture musicali non si possono consultare in biblioteca, ma
vanno provati e studiati con lo strumento musicale
esternamente ad essa. Impedire il prestito significa di fatto
impedire anche la consultazione. Si crea così un
ostacolo al diritto allo studio, che discrimina la musica dalle
altre forme di conoscenza e che contribuisce ad aumentare il
diffuso analfabetismo musicale.
- Solo dopo aver
provato e studiato diverse musiche lesecutore
può scegliere le composizioni da acquistare per
approfondirne lo studio al fine di eseguirle in pubblico. E
compito delle biblioteche garantirsi che il materiale prestato sia
utilizzato ai fini esclusivi di promozione culturale e
studio personale, (cfr. art. 69 comma 1 legge 22 aprile 1941
n. 633) come è compito della SIAE verificare che la musica
utilizzata per unesecuzione pubblica sia stata regolarmente
acquistata o noleggiata dalleditore.
- Il prestito ad
uso personale non incide sul mercato delle vendite di musica.
La principale fonte di reddito per autori ed editori in campo
musicale non è costituita dalla vendita del prodotto
editoriale, come accade nel resto del mercato librario, ma
è costituita dai diritti derivati
dallesecuzione in pubblico.
- Il prestito
è consentito sia per i libri sia per i supporti sonori
e audiovisivi come fonogrammi e i videogrammi
.
decorsi almeno 18 mesi dal primo atto di esercizio del
diritto di distribuzione (cfr.art. 69 legge 22 aprile 1941
n. 633 lettera b). Lesclusione dal prestito di
spartiti e partiture musicali è dunque
unanomalia rispetto alle altre fonti disponibili
per lo studio della musica.
- Come per il resto
del materiale librario la regolamentazione del prestito di
spartiti e partiture musicali è prevista nei regolamenti
interni delle biblioteche ed è differenziata a seconda
dei loro compiti e delle loro funzioni.
- La mancata
conoscenza della musica contribuisce in maniera determinante a
ritardare la formazione di un pubblico. Lesclusione dal
prestito di spartiti e partiture musicali contraddice in ultima
analisi anche limpegno pubblico nel sovvenzionamento degli
spettacoli musicali.
Motivazioni che rendono
inapplicabile la riproduzione di un testo musicale limitata al
15%
Occorre tenere
presente le caratteristiche del materiale musicale a stampa e
cioè:
a) Il 15% di una
composizione musicale è inutilizzabile e non può essere
oggetto di studio, mentre il 15% di un testo in lingua può
contenere comunque concetti compiuti.
b) Moltissime
unità bibliografiche di musica a stampa si compongono di 2
pagine per le quali il calcolo del 15% non è
significativo.