INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MUSICLIBRARIES, ARCHIVES
AND DOCUMENTATION CENTRES (IAML)
ASSOCIATION INTERNATIONALE DESBIBLIOTHEQUES, ARCHIVES
ET CENTRES DE DOCUMENTATION MUSICAUX (AIBM)
INTERNATIONALE VEREINIGUNG DERMUSIKBIBLIOTHEKEN,
MUSIKARKIVE UND MUSIKDOKUMENTATIONSCENTREN(IVMB)
Dott. Vittorio Ragonesi
Ministero degli Esteri
e pc. prof. Francesco Sicilia
Direzione generale per i Beni e gli Istituti culturali
Ministero per i Beni e le Attività culturali
dott. Remo Di Lisio
Alta Formazione Artistica e Musicale
Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica
ROMA
Milano, 19 luglio 2002 prot. 26/02
Oggetto: Emendamenti art. 9 Progetto DLG. di recepimentodirettiva 2001/29/CE
Ad ulteriore precisazione presenta due proposte di emendamentoinerenti nello specifico il prestito e la riproduzione della musicapresente nelle biblioteche italiane (Legge 633/1941, art. 69 e art.68).
Si coglie l'occasione per fare presente che la IAML-Italia, nelpromuovere il miglioramento della qualità del servizio alpubblico delle biblioteche musicali, ha di recente avviato unproficuo colloquio con alcuni editori musicali, da cui ci si attendeun contributo importante per una corretta applicazione della leggesul diritto d'autore sul territorio nazionale.
Si ringrazia vivamente per l'attenzione.
Massimo Gentili Tedeschi
Presidente IAML-Italia
Federica Riva
Coordinatore del gruppo di lavoro sul diritto d'autore IAMLItalia
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MUSICLIBRARIES, ARCHIVES
AND DOCUMENTATION CENTRES (IAML)
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ET CENTRES DE DOCUMENTATION MUSICAUX (AIBM)
INTERNATIONALE VEREINIGUNG DERMUSIKBIBLIOTHEKEN,
MUSIKARKIVE UND MUSIKDOKUMENTATIONSCENTREN(IVMB)
Progetto di D. Lgs. per il recepimento in Italia delladirettiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti deldiritto di autore e dei diritti connessi nella societàdell'informazione. Emendamenti ad Art. 9 (art. 68 e 69 L.633/1941): prestito e riproduzione della musica a stampa.
Proponente: IAML-Italia, Associazione italiana dellebiblioteche musicali
Motivazione per i due emendamenti
Il doppio divieto - divieto integrale di fotocopiatura e divietodi prestito - della musica protetta da diritto d'autore presentenelle biblioteche italiane prefigura una discriminazione del dirittoallo studio e delle attività musicali dal vivo sia rispetto adaltre forme di cultura e spettacolo letterario e teatrale, siarispetto allo stesso ascolto di musica registrata. Talediscriminazione non trova riscontro nelle direttive europee.
Art. 69, comma 1, lettera a) (Prestito della musica)
L'esclusione della musica dal prestito delle biblioteche non vigein altri paesi europei. Soltanto in Italia l'applicazione delladirettiva 92/100/CEE ha introdotto tale esclusione, che distingue lamusica dagli altri beni librari e dai documenti sonori, il cuiprestito è regolamentato all'art. 69 comma 1 lettera b).
L'esclusione della musica dal prestito fu introdotta con il DL.685/1994, art. 5 per sopperire alla mancanza di una regolamentazionein Italia della fotoriproduzione. Nel frattempo la L. 248/2000 art.2) ha regolamentato il settore. Il provvedimento sul prestito risultaoggi quindi superato. Il suo mantenimento ha effetti dannosi suldiritto allo studio e sull'uso personale della musica (si veda laNota esplicativa sulle specificità d'uso della musica astampa in calce).
Si propone la soppressione delle parole "eccettuati glispartiti e le partiture musicali " dal testo dell'art. 69, comma 1,lettera a):
"a) gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartitie le partiture musicali"
Art. 68 comma 3 &emdash; riga 1 (Riproduzione dellamusica)
La riproduzione della musica è attualmente regolamentatadalla normativa generale, la L. 248/2000. L'espressione Fermorestando il divieto appare impropria, in quanto, nell'introdurreun divieto ex-novo, sembrerebbe fare invece riferimento ad unanormativa precedente.
L'introduzione di un divieto risulta inoltre in sostanzialecontraddizione con la direttiva europea 2001/29/UE, che mira aregolamentare e non a vietare la riproduzione. In particolare ildivieto risulta contradditorio con l'Art. 5 commi 2 e 3 ai seguentipassi:
Art. 5 comma 2 lettera a): nel considerare la riproduzionedegli spartiti sciolti un'eccezione alle limitazioni al dirittoesclusivo dell'autore (a sua volta definito all'art.2) l'articolo nonesplicita un divieto di riproduzione ma sottopone la riproduzionedegli spartiti sciolti all'autorizzazione dell'autore.
Art. 5 comma 3
lettera a) prevede l'utilizzo della riproduzione di operecon esclusiva finalità illustrativa per uso didattico o diricerca scientifica;
lettera c) prevede l'utilizzo da parte di portatoridi handicap (ed è infatti applicato nel testo dell'art. 9 deldecreto quale aggiunta dell'art. 71 bis comma 1);
lettera d) prevede l'utilizzo di citazioni a fini dicritica a condizione che sia indicata la fonte, incluso il nomedell'autore;
lettera e) prevede l'impiego di riproduzioni alfine di assicurare il corretto svolgimento di un procedimentoamministrativo, come nel caso degli esami da tenersi presso gliistituti di istruzione per il conseguimento di un titolo di studiolegalmente riconosciuto.
Si propone di sopprimere le parole "Fermo restando il divietodi riproduzione di spartiti e partiture musicali" dal testo dell'art.68 comma 3 riga 1.